Coronavirus, quando riaprono i cantieri e con quali misure di sicurezza?

Quando riapriranno i cantieri edili in Italia chiusi a causa dell’emergenza coronavirus?

Quali saranno le misure di sicurezza che dovranno adottare committenti e appaltatori per evitare ogni tipo di contagio?

A causa delle misure per il contenimento del coronavirus anche le attività cantieristiche sono state sospese per effetto del DPCM 22 marzo 2020, con cui sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo poi modificato con il DPCM 25 marzo 2020.

Non sono state sospese le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione, corrispondenti al codice Ateco 43.2 e i lavori di ingegneria civile codice Ateco 42.

Quando riapriranno i cantieri dopo il coronavirus?

Il 26 aprile 2020 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’inizio della fase 2, che avrà luogo fra lunedì 4 maggio e domenica 18 maggio.

In questa fase riaprono i cantieri edili e tutti i negozi all’ingrosso.

Quindi i cantieri riprenderanno del tutto lunedì 4 maggio 2020.

Una task force per le decisioni sulla riapertura dopo la quarantena

Una task force di tecnici ed esperti sta valutando in queste ore quali settori economici potranno riaprire e quando. Secondo le indiscrezioni, la task force sta lavorando sulla fase 2 assegnando una “classe di rischio integrato” ad ogni codice Ateco: rischio basso, medio o elevato in relazione al coronavirus. Per ogni attività produttiva si starebbero valutando due aspetti: una “classe di aggregazione sociale” e una “classe di rischio integrato“. 

Inoltre nelle ultime ore è emersa la possibilità che le riaperture non saranno omogenee in tutta Italia ma cambieranno di Regione in Regione, in base alla situazione contingente del contagio in quella determinata zona geografica.

È possibile quindi che i cantieri e le attività edili potranno riaprire inizialmente solo in alcune regioni d’Italia in cui il contagio sembra essere sotto controllo.

Qual è il codice Ateco relativo alle attività edili?

Per comprendere le decisioni sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus bisognerà fare attenzione alle decisioni prese per il codice Ateco relativo.

Qual è quindi il codice Ateco relativo alle attività edili di cantiere?

Bisognerà tenere d’occhio l’intera sezione F.

Questa sezione comprende infatti l’attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile (queste ultime non sono state sospese). La sezione F include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea.


Codice AtecoAttività produttiva
41.1SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
41.2COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42.1COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
42.2COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
42.9COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
43.1DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.2INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
43.3COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
43.9ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE

Riapertura dei cantieri edili: quali misure di sicurezza anti-contagio coronavirus?

I cantieri potrebbero essere fra le prime attività a riaprire, ma quali misure di sicurezza bisognerà rispettare per limitare il contagio?

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha già specificato che alla base delle misure di sicurezza nella fase 2 ci sarà il rispetto del protocollo condiviso sulle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, firmato dal Governo e dai sindacati a marzo.

Si partirà dunque da quanto già stabilito, mentre la task force è a lavoro anche sul miglioramento e l’integrazione di queste misure di sicurezza.

Aggiornamento – Approvato protocollo di sicurezza cantieri

Il 24 aprile è stato firmato un nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” che stabilisce le misure di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro edile.

https://www.occhioallasicurezza.it/coronavirus-protocollo-sicurezza-cantieri-edili-24-aprile-2020/

Riapertura cantieri: misure di sicurezza coronavirus


Il personale, prima dell’accesso al cantiere potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

Resteranno certamente in vigore le misure di distanziamento sociale e quindi la necessità di mantenere la distanza di almeno un metro fra le persone.

Uso di DPI per prevenire COVID-19

I lavoratori dovranno indossare le mascherine e qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Il protocollo condiviso per ora prevede che “data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria”.

Già il decreto 2 marzo 2020 n° 9 ha stabilito che possono essere utilizzate quali DPI dispositivi di protezione individuale anche mascherine prive del marchio CE, ma previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (art. 34, comma 3).


Per approfondire:

Accesso contingentato ai luoghi comuni

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Inoltre, si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Igienizzazione quotidiana

Bisognerà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Bisognerà provvedere alla sanificazione dei cantieri e di tutti i mezzi di lavoro, incluse le aree destinate alla pausa pranzo. Oltre alla disinfezione dei dormitori, per i lavoratori che ne fanno uso.

Le aziende devono provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico sanitarie.

Le aziende inoltre devono garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Riapertura cantieri: obblighi di informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. In particolare:

  • le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
    l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Back To Top