La mascherina è a tutti gli effetti DPI obbligatorio, anche senza marchio CE

Sull’intero territorio nazionale e fino al termine dello stato di emergenza coronavirus che causa la malattia respiratoria COVID-19, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74 del d. lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Lo stabilisce il decreto Cura Italia, 17 marzo 2020 n° 18.

Uso delle mascherine senza marchio CE

Già il decreto 2 marzo 2020 n° 9 ha stabilito che possono essere utilizzate quali DPI dispositivi di protezione individuale anche mascherine prive del marchio CE, ma previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (art. 34, comma 3).

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