La scadenza del 12 marzo 2018 per l’aggiornamento delle attrezzature di lavoro

In attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome è stato sancito l’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Accordo che è entrato in vigore, il 12 marzo 2013 è che riguarda le seguenti attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  2. Gru a torre;
  3. Gru mobile;
  4. Gru per autocarro;
  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  6. Trattori agricoli o forestali;
  7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune; pale caricatrici frontali, terne; autoribaltabile a cingoli);
  8. Pompa per calcestruzzo.

Nell’Accordo del 2012 si indica che l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Su questa scadenza è intervenuto l’ultimo Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, che ha sostituito il punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 con il seguente punto: gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), ovvero, corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) ovvero, corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c) ovvero corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.

Pertanto il 12 marzo 2018 sono scaduti i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni per gli operatori già formati alla data del 12 marzo 2013 con corsi di formazione di tipo a).

Fermo restando l’obbligo di aggiornamento per tutti gli altri di rinnovo entro 5 anni dalla data del primo rilascio. Si ricorda come chiarito dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, che il mancato aggiornamento, non consente al lavoratore, fino alla effettivo completamento dell’aggiornamento l’utilizzo delle attrezzature di cui sopra.

Back To Top