Sostanze chimiche: controlli REACH e CLP e impatto con la valutazione dei rischi

Il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, non solo a quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche a quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, nei coloranti, nelle plastiche, nelle leghe e quelle presenti in articoli come gli abiti, la bigiotteria, i giocattoli e i mobili. 

REACH è l’abbreviazione di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. 

Regolamento REACH: cosa si intende per utilizzatore a valle

La presente normativa e legislazione è rivolta a tutte le imprese, che utilizzano prodotti chimici nello svolgimento delle proprie attività industriali o artigianali e che sono definiti dal regolamento REACH come “utilizzatori a valle”.

È bene sottolineare che le imprese coinvolte non sono solo le aziende del settore chimico.

È sufficiente che un’impresa faccia uso anche di un solo prodotto chimico (per esempio olio lubrificante, detergente ….) nell’esercizio delle proprie attività per essere definito utilizzatore a valle.

Sostanze chimiche: cosa deve sapere il rappresentante legale dell’impresa

Il rappresentante legale dell’impresa deve garantire che ogni fase dell’attività svolta in azienda sia effettuata nel pieno rispetto dei regolamenti REACH e CLP. Pertanto occorre organizzare una adeguata gestione interna, al fine di avere sotto controllo l’applicazione normativa:

  • è importante individuare una persona interna o esterna all’azienda adeguatamente formata che sia responsabile degli adempimenti REACH e CLP;
  • bisogna garantire che tale persona si interfacci con altre figure di diversi reparti aziendali (acquisti, vendite, produzione ….) per coinvolgerle nelle attività necessarie per l’applicazione della normativa.

L’impresa che utilizza composti chimici, deve verificare che tutte le sostanze acquistate (tal quali o in miscela):

  1. siano pre-registrate o registrate dal produttore/importatore. Gli utilizzatori a valle non sono autorizzati ad immettere sul mercato sostanze non registrate (art.5 del REACH).
  2. non siano comprese nell’elenco riportato in allegato 14 del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione). Nel caso siano comprese in tale elenco, l’utilizzo è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’ECHA al produttore, importatore o utilizzatore a valle- art. 56 del REACH.
  3. se comprese nell’elenco riportato in allegato 17 del REACH (sostanze soggette a restrizioni), rispettino le restrizioni d’uso riportate in tale allegato – art. 67 del REACH. d) siano utilizzate solo per usi consentiti dalla scheda dati di sicurezza – art. 37 del REACH

Obblighi dell’utilizzatore a valle di sostanze chimiche

Secondo regolamenti REACH e CLP l’utilizzatore a valle di sostanze chimiche in sintesi deve:

  • verificare di essere in possesso di schede di sicurezza aggiornate;
  • verificare se l’uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato nella SDS (scheda di sicurezza) e/o gli scenari di esposizione previsti;
  • essere in possesso di una dichiarazione emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH;
  • sulla base delle schede di sicurezza e sulle modalità di impiego delle sostanze ne proprio processo lavorativo l’utilizzatore a valle valuta il rischio chimico e per la salute a cui è esposto il lavoratore, ne definisce i DPI specifici da impiegare e la formazione specifica

Bibliografia

  • Regolamento europeo REACH, 1907/2006 riguarda la registrazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
  • Regolamento CLP CE 1272/2008
  • REGOLAMENTI REACH E CLP Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle Rev. 01 – Novembre 2012 Documento elaborato dall’ASL di MONZA e BRIANZA in collaborazione con Confindustria Monza, APA Confartigianato, UOOLM dell’Azienda Ospedaliera di Vimercate, Cisl Monza e Inail Monza.
  • L’impatto dei Regolamenti REACH & CLP nella valutazione del rischio chimico in azienda: criticità e vantaggi operativi di Ernesto Russo RISE NUMERO 1 | 2017 INNOVAZIONE | LAVORO E SICUREZZA
  • L’APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 2017 Atti a cura di C. Govoni, G. Gargaro, R. Ricci odena, 13 e 14 settembre 2017 in collaborazione con Ministero della Salute è stato comunicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017“.
  • ” Ricadute operative della normativa (regolamenti CE 1907/2006 e 1272/2008) sul D.Lgs. 81/08 e obblighi per le PMI” a cura del Dr. Domenico Cavallo e del Dr. Andrea Cattaneo (Università degli Studi dell’Insubria), intervento al convegno “Il Rischio Chimico ai sensi dei Regolamenti REACH – CLP e Decreto Legislativo 81/08 – il punto della situazione a due anni di distanza” 
Back To Top