Sicurezza e formazione nel settore agricolo

Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato – Regioni, il settore agricolo ha vissuto alcuni cambiamenti dal punto di vista formativo in ambito sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi di formazione alla sicurezza nel settore agricolo

Nello specifico, gli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/08, che prescrivono gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trovano applicazione anche nelle aziende agricole (eccezione per le società semplici e i lavoratori autonomi).

Gli obblighi previsti dall’art. 37 sono vigenti e le aziende che, oggi, si dovessero trovare inadempienti sarebbero sanzionabili come prevede la legislazione. L’Accordo prevede corsi teorici e addestramento sul campo.

Le attività svolte in ambito agricolo sono classificate a rischio “medio” e pertanto la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori del settore (art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo CSR del 21/12/2011) prevede un corso iniziale di 12 ore con obbligo di aggiornamento quinquennale.

L’abilitazione all’uso delle macchine agricole

Grande importanza riveste la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature, in particolare quelle individuate dall’Accordo CSR del 22/02/2012, per l’uso delle quali la normativa prevede un percorso di formazione ed addestramento finalizzato al rilascio di una specifica abilitazione.

Le attrezzature per cui bisogna avere un’abilitazione all’uso

Tra le macchine per cui vige l’obbligo sono individuati anche i trattori agricoli e forestali, i carrelli elevatori semoventi, le macchine movimento terra, le gru su autocarro e le piattaforme di lavoro elevabili, molto diffuse ed utilizzate nel settore.

Anche attrezzature quali motoseghe, decespugliatori e soffiatori, seppur non comprese nell’Accordo citato necessitano di formazione ed addestramento.

Il rinnovo della formazione nel settore agricolo

La formazione dovrà essere rinnovata entro i 5 anni dal conseguimento del corso base, quindi particolare attenzione meritano i corsi di aggiornamento della durata di 4 ore per ciascuna delle attrezzature di lavoro.

Se nell’organigramma aziendale sono presenti anche preposti è necessario un ulteriore percorso formativo, così come per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sempre il D.Lgs. 81/08 prevede poi che in ogni azienda sia presente personale specificatamente formato ed addestrato per un primo intervento in caso di incendi e emergenze sanitarie. Se poi il datore di lavoro intende assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà frequentare un corso (rischio medio, 32 ore) con obbligo di aggiornamento quinquennale.

Si ricorda infine che il piano formativo aziendale, di cui sopra si è data una breve traccia, nasce e viene particolareggiato all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, adempimento fondamentale e imprescindibile per ogni azienda che ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08.

Ce Sicurezza, Sede Territoriale e Provinciale A.N.Co.R.S. è a disposizione per tutte le esigenze formative, per la redazione di Documenti di Valutazione completi di rilievi fonometrici e vibrazioni con strumentazioni certificate, nonché per tutte le procedure relative la conformità di veicoli ed attrezzature di lavoro.


A cura di Enrico Colombo, responsabile Sedi A.N.Co.R.S. Emilia Romagna – Lombardia

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