Con la pubblicazione del nuovo regolamento (UE) 2021/382, vengono introdotte delle importanti modifiche ad alcuni requisiti del regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di gestione aziendale, alle quali le aziende del settore si devono adeguare a partire dal 24 marzo 2021.
Cosa cambia con queste modifiche?
Con il nuovo regolamento emergono delle novità e le modifiche sull’autocontrollo e l’HACCP
Di seguito un riepilogo delle novità:
1) Contenitori utilizzati per raccolta, il trasporto o il magazzinaggio: viene inserito il nuovo punto che obbliga le aziende ad inserire nel loro piano di autocontrollo le procedure di pulizia di contenitori, attrezzature, veicoli utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
Le procedure devono garantire l’effettuazione della pulizia e del controllo almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili delle sostanze o prodotti che provocano allegrie o intolleranze. Non è quindi prevista alcuna analisi di laboratorio ma un semplice controllo visivo.
2) Procedure per la donazione di alimenti: la Commissione inserisce il principio, già stabilito in Italia dalla legge n.166/16 (legge Gadda), che tutti “gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare” stabilendo alcune condizioni.
3) Cultura della sicurezza alimentare: è stato introdotto il Capitolo XI bis “Cultura della sicurezza alimentare”, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino. L’attuazione di queste misure deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare. Per le aziende della produzione primaria e delle attività connesse sarà sufficiente inserire nel proprio Manuale di Autocontrollo o HACCP una sezione nella quale dichiarino il loro impegno e quello di tutti i dipendenti a promuovere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda.
Infine, si segnala che la mancanza dell’indicazione di queste nuove procedure, nel piano di autocontrollo o nel Piano HACCP delle aziende, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 (D.lgs. 193-07).
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La gestione degli allergeni
Con l’Allegato I, parte A, sezione II, punto 5-bis il nuovo regolamento UE 2021/382 introduce l’esclusione per “Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 […]” alla raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o che non siano puliti.
Fonti: