Guida tecnica per rendere più sicuri i lavori in quota

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Il vademecum si concentra sulle criticità in materia di salute e sicurezza sui cantieri edili, con particolare attenzione alle autorizzazioni ministeriali e piani di montaggio e smontaggio.

Negli ultimi anni, a causa dell’introduzione di bonus e agevolazioni nell’edilizia, il numero di cantieri aperti in Italia è cresciuto. Questo aumento ha portato a maggiori problematiche di salute, sicurezza e rischio di infortuni nei lavori in quota.

Un documento fondamentale, il “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, è stato presentato il 22 giugno 2023 a Genova come risultato di un Tavolo tecnico nel settore edile, istituito nel settembre 2021 a seguito di un tragico incidente mortale in un cantiere genovese.

Il Tavolo ha lo scopo di analizzare congiuntamente le criticità del settore edile, al fine di individuare e rafforzare iniziative per la tutela della sicurezza nei cantieri e promuovere una cultura della sicurezza del lavoro. Parallelamente, si è avviata la programmazione di un nuovo Piano Mirato di Prevenzione per le cadute dall’alto in edilizia, basato su un documento regionale di buone pratiche, che mira a diffondere informazioni e conoscenze su misure di prevenzione e protezione, anche attraverso l’autovalutazione e l’autocontrollo.

Il vademecum, frutto di un approfondito e intenso lavoro del Tavolo tecnico, si pone come il pioniere di una serie di momenti di discussione e confronto che daranno vita ad altri materiali e strumenti dedicati alla prevenzione, a beneficio di lavoratori, aziende e professionisti del settore.

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Vademecum tecnico e ponteggi: l’autorizzazione ministeriale

All’interno del capitolo dedicato ai ponteggi, il primo paragrafo del Vademecum tecnico sui lavori in quota si sofferma sull’autorizzazione ministeriale, sulle configurazioni fuori schema e miste.

Si ricorda che i ponteggi “non rientrano in direttive o regolamenti comunitari di prodotto”. E “la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro” in applicazione dell’art. 131 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Dunque anche se i ponteggi sono conformi a norme tecniche, se “sprovvisti di autorizzazione, non posso essere impiegati”. E il comma 3 dell’art. 131 “fornisce indicazioni sull’attestazione di conformità alle norme tecniche, richiamando, comunque, la necessità di autorizzazione”.

Segnaliamo che il paragrafo riporta altre informazioni sulla richiesta dell’autorizzazione al Ministero del Lavoro con riferimento anche alla relazione tecnica e alle prove di carico sul ponteggio. Si ricorda che le prove su prototipo sono “indispensabili a risolvere le indeterminazioni di calcolo nei riguardi dei rischi di instabilità, riconducibili alle oggettive difficoltà di valutazione in relazione ai giochi esistenti fra le parti costituenti il ponteggio, al numero – necessariamente discontinuo – di ancoraggi ed alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani orizzontali”.

Si segnala poi che il progetto del ponteggio fuori schema-tipo “deve comprendere un calcolo di resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni che costituiscono specifico allegato dell’autorizzazione ministeriale, e il disegno esecutivo. La definizione di dettaglio esecutivo del progetto deve permetterne l’esecuzione da parte della squadra di montaggio. Per questo il progetto deve essere in cantiere”. In ogni caso la configurazione di progetto, “sebbene volta a superare i limiti degli schemi-tipo, non può prescindere dagli elementi di calcolo e di prova sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, con particolare riguardo a quanto espresso in relazione ai rischi di instabilità, locale e globale della struttura”.

Vademecum tecnico e ponteggi: il piano di montaggio e smontaggio

Il secondo paragrafo su cui ci soffermiamo, sempre parlando dei ponteggi nei cantieri, è relativo al “Piano di Montaggio Uso e Smontaggio e disegno esecutivo”.

Si ricorda che il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) è un “documento tecnico ed operativo che deve essere conservato in cantiere” e che i contenuti del PiMUS sono “dettagliatamente descritti nell’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008”.

In particolare, il PiMUS è “redatto dal datore di lavoro, a mezzo di persona competente, tenuto conto delle prescrizioni del libretto ministeriale, e fornisce le indicazioni necessarie affinché:

  • il ponteggio sia realizzato a regola d’arte, utilizzando materiali in buono stato di conservazione (allegato XIX D. Lgs. 81/2008), secondo un progetto o un disegno esecutivo, parte integrante del PiMUS stesso;
  • siano stabilite prima dell’inizio delle operazioni di montaggio le modalità di tracciamento e posa, di verifica della verticalità e di ancoraggio”.

Inoltre si forniscono indicazioni affinché:

  • “il ponteggio sia montato e smontato in piena sicurezza, stabilendo quali dispositivi di protezione debbano essere utilizzati dagli addetti (parapetti provvisori, linee vita, imbragature, cordini doppi e singoli, ecc.) e quale sequenza ‘passo dopo passo’ debba essere seguita nelle operazioni. Le istruzioni devono essere corredate da schemi, disegni e fotografie;
  • il ponteggio sia utilizzato in sicurezza, anche con riguardo alle verifiche (allegato XIX D. Lgs. 81/2008) da effettuare nel tempo e/o in seguito ad eventi straordinari (incidenti, trasformazioni, eventi meteo, ecc.)”.

Il paragrafo si sofferma anche sulla portata della superficie di appoggio, sull’azione massima trasferita dai montanti, sulla tipologia e la resistenza di progetto degli ancoraggi e le eventuali prove da effettuarsi.

Il PiMUS deve, dunque, “fornire informazioni ed istruzioni pratiche, realmente applicabili nella specifica configurazione di montaggio ed è essenziale che sia facilmente leggibile dal preposto e dagli addetti, privilegiando la forma schematica e grafica. Il disegno esecutivo dell’opera provvisionale deve essere, parimenti, realizzabile in concreto, tenuto conto dello stato dei luoghi”. E la redazione del PiMUS è richiesta “per il montaggio, la trasformazione, l’uso e lo smontaggio di tutte le tipologie di ponteggi, qualunque ne sia la complessità, mentre è stato chiarito con la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006 che per i ponti su ruote è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”.

Indice del vademecum tecnico Lavori in quota

Riportiamo, in conclusione, l’indice del “Vademecum tecnico – Lavori in quota”:

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 – Ponteggi

1.1 Autorizzazione ministeriale e configurazioni fuori schema e miste

1.2 Piano di Montaggio Uso e Smontaggio e disegno esecutivo

1.3 Il preposto e la squadra di montaggio

1.4 Piano di posa e tracciamento

1.5 Ancoraggi e prove

1.6 Parapetto dell’ultimo impalcato con funzione anti-caduta dalla copertura

1.7 Distanza dalla muratura servita e rimozione temporanea dei parapetti

1.8 Presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio

1.9 Castello di tiro

1.10 Mantovana parasassi

CAPITOLO 2 – Trabattelli

CAPITOLO 3 – Reti anti-caduta

3.1 Scelta della rete di sicurezza

3.2 Installazione

3.3 Manutenzione, controllo e vita utile

CAPITOLO 4 – Parapetti prefabbricati

4.1 Norma tecnica di riferimento, classi di parapetto secondo pendenza superficie di lavoro

4.2 Modalità di fissaggio, montaggio e smontaggio

CAPITOLO 5 – Dispositivi di protezione individuale anticaduta

5.1 Progettazione del sistema di protezione anticaduta

5.2 Sistemi di ancoraggio

5.3 DPI anti-caduta: uso e manutenzione

CAPITOLO 6 – Ascensori e piattaforme di lavoro

6.1 Caratteristiche ed installazione

6.2 Spazi sottostanti l’attrezzatura e via di corsa

6.3 Manutenzione, controllo e verifiche periodiche

CAPITOLO 7 – Piattaforme da Lavoro Elevabili (PLE)

7.1 Valutazione dei rischi e verifiche preliminari all’uso

7.2 Sbarco in quota

7.3 Formazione dell’operatore alla conduzione

7.4 Sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine

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