I manufatti tagliafuoco, come porte esterne resistenti al fuoco o al fumo, e i portoni resistenti al fuoco o al fumo, devono essere obbligatoriamente immessi sul mercato tramite marcatura CE.
Si è concluso infatti il periodo transitorio in cui potevano coesistere, a discrezione del fabbricante, prodotti marcati CE o non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014.
La circolare dei Vigili del Fuoco
Al riguardo, si segnala la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno n. 16746 del 6 novembre 2019, contenente chiarimenti in merito al nuovo regime di obbligatorietà di marcatura CE di porte esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco.
Sono coinvolte a partire dal 01 Novembre 2019 due tipologie di chiusure resistenti al fuoco:
• Porte tagliafuoco pedonali per esterni secondo EN 14351-1 e EN 16034
• Porte tagliafuoco commerciali e porte per garage secondo EN 13241-1 e EN 16034
Per tutti gli altri prodotti, ossia esclusi dall’ambito di applicazione della UNI EN 14351-1 e UNI EN 13241, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco rimane valido il regime di omologazione del dm 21 giugno 2004, come ad esempio le porte interne resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi.
Nei fatti diventa obbligatorio marcare CE:
• Le chiusure tagliafuoco e taglia fumo commerciali e da garage (quelli che normalmente chiamiamo “portoni tagliafuoco)
• Le chiusure tagliafuoco e taglia fumo pedonali per esterni (che vanno spesso installate sulle vie di fuga che portano a scale di emergenza esterne)
L’obbligo si applica a tutti i prodotti che vengono immessi per la prima volta sul mercato a partire dal 01 Novembre 2019. Queste norme non costituiscono un ostacolo alla attività esse sono, invece, un modo per dimostrare la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.
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I vantaggi della marcatura CE
La marcatura CE presenta dei vantaggi come:
- Possibilità di commercializzare il prodotto in tutta l’Unione europea attraverso un unico iter di certificazione con un unico Organismo Notificato (ON) e non diversi iter di riconoscimento/omologazione a seconda del numero di Stati in cui intende commercializzare il proprio prodotto o del numero di modelli diversi che si intendono produrre;
- Semplificazione burocratica, non dovendo interagire con Amministrazioni di altri Stati con ovvie difficoltà linguistiche; – Risparmio economico, non dovendo corrispondere una tariffa per ogni prodotto che il Fabbricante vuole commercializzare;
- Possibilità di estendere la certificazione tramite EXAP a varianti di prodotto non coperte dal campo di applicazione diretta della norma di classificazione, che era l’unico riconosciuto dalla procedura di omologazione. Per poter immettere una porta marcata CE conformemente alla EN 16034, il Fabbricante deve dunque essere “certificato” da un Organismo Notificato che rilascerà un Certificato di costanza della prestazione.
Fonti Bibliografiche
Circolare VVF n. 16746 del 06/11/2019 Porte resistenti al fuoco
EN 16005 Sicurezza uso porte pedonali motorizzate
EN 14351-2:2018
UNI 11473-1:2013 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 1: Requisiti per l’erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
UNI 11473-2:2014 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 2: Requisiti dell’organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione
UNI 11473-3:2014 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e del manutentore