La sicurezza in azienda, lo stagista al pari del lavoratore

Lo stagista, ovvero colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore. Lo stabilisce la normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Come viene considerato lo studente in azienda?

È noto come la normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. Lo consideri in particolare come equiparato, ovvero articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro: “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro“.

Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadito l’equiparazione, ai sensi del precedente articolo del Testo Unico, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, conclude sostenendo che:

nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.


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Quali informazioni deve avere lo stagista?

Allo stagista ed al tirocinante in definitiva, ai sensi dell’ Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.
L’azienda ha l’obbligo di informare lo stagista sull’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, di designare un tutor che svolga il ruolo di referente in azienda per lo stagista e che ne segua l’attività e fornisca le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa.

In particolare lo stagista deve essere informato sulle seguenti tematiche:

  • l’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro,
  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa,
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
  • gli devono poi essere forniti, se necessari, idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).

Fra gli altri obblighi che il datore di lavoro deve osservare c’è quello di visita medica, così come chiarito dall’Interpello 1/2013 “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi”. L’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, impone che venga attivata la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge e anche per i soggetti che pur non essendo lavoratori, sono ad essi equiparati, come appunto stagisti e tirocinanti. nel caso degli studenti tale norma va applicata nei casi in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Fonti:

Interpello n. 4/ 2018 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Legge n.107 del 13 luglio 2015

Interpello n. 1/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi”;

Interpello n. 1/2014 avente per oggetto “risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza”.

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