Da dicembre 2019 nuovi controlli ufficiali sulla catena agroalimentare secondo il Regolamento UE n. 625/2017

Il prossimo 14 dicembre 2019 possono prendere avvio i controlli inerenti all’attuazione del nuovo regolamento in materia di controlli ufficiali: il Regolamento UE n. 625/2017 che mira a garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.

Lo scopo del nuovo regolamento UE è di stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea per l’organizzazione dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare.

Settori di applicazione del Regolamento UE 625/2017

Il Regolamento 625/2017 si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall’Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:

  • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di M.O.C.A;
  • l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  • i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei consumatori;
  • le prescrizioni in materia di salute animale;
  • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
  • la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
  • l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Controlli nel settore agroalimentare: le novità

Tra le principali novità introdotte vi è un’estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare. Il regolamento infatti razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente inglobando disposizioni parzialmente o totalmente escluse dal campo di applicazione del precedente Reg. 882/2004.

Le nuove disposizioni rafforzano altresì la trasparenza dei controlli ufficiali e consentono agli operatori del settore ed ai consumatori di ottenere informazioni sul modo in cui le regole della filiera agroalimentare vengono applicate e fatte rispettare.

Controlli ufficiali nel settore agroalimentare

I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate e prevedere l’elaborazione di una documentazione scritta (supporto cartaceo o elettronico) che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di eventuali indagini giudiziarie, è fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta.

Le Autorità Competenti potranno effettuare regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli operatori, inclusi tutti coloro che operano la vendita a distanza tramite sito e-commerce.

Pubblicità dei risultati dei controlli ufficiali

Le autorità competenti avranno la possibilità di rendere le informazioni circa l’esito dei controlli ufficiali sui singoli operatori disponibili al pubblico.

I criteri di valutazione devono essere obiettivi, equi e trasparenti in modo che i consumatori siano meglio informati circa il livello di conformità delle imprese (produttori, rivenditori, ristoranti) alle regole in esame.

Le autorità competenti devono assicurare una pubblicazione regolare e tempestiva dei risultati dei controlli ufficiali. Queste pubblicazioni devono specificare il tipo e il numero di controlli, i casi di non conformità rilevate, i casi in cui sono state applicate le misure previste dall’art. 13812 del regolamento e i casi in cui sono state inflitte le sanzioni.

Frequenza dei controlli ufficiali

La frequenza dei controlli ufficiali verrà stabilita sulla base dei rischi identificati associati ad animali, merci e alle attività sotto il controllo degli OSA. 

I controlli verranno eseguiti senza alcun preavviso, tranne nel caso in cui sia necessario e giustificato ai fini di un regolare controllo. Anche in merito ai controlli richiesti dall’OSA stesso, l’Autorità competente potrà decidere di eseguire il controllo con o senza preavviso. 

Le Autorità Competenti in questo modo potranno garantire una maggiore trasparenza ai consumatori in merito ai prodotti alimentari acquistati assicurando un controllo sull’intera filiera agroalimentare.

Le autorità competenti avranno il potere di effettuare tali controlli a tutti gli operatori in tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione ed uso di animali, di beni e di sostanze in base al rischio.

Al fine di massimizzare l’efficienza dei controlli, il regolamento impone alle autorità competenti di istituire e tenere un registro aggiornato degli operatori soggetti ai controlli ufficiali.

La controperizia

In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, gli OSA hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia.

Come indicato nel Reg. UE 625/17 tale diritto “dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.

Riferimento fonte

REGOLAMENTO (UE) 2017/625  del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali

Collegati:

Regolamento Europeo 854/2004 
Regolamento (CE) n. 882/2004
Autocontrollo alimentare e HACCP | Raccolta normativa 

Back To Top