Il nuovo modello OT23 (ex OT24) per la riduzione del premio INAIL 2020

Dott. Gianni Maragna

Il 1° agosto 2019 l’INAIL ha pubblicato sul suo sito il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 per la richiesta di riduzione del premio INAIL. Vediamo quindi quali sono le novità introdotte e come puoi presentare la domanda.

A seguito della revisione dell’intero sistema delle tariffe dei premi INAIL, introdotta dal D.I. 27/2/2019, sono state ricondotte ad un unico articolo (art. 23) le azioni che portavano alla riduzione del tasso INAIL per prevenzione previste dalla normativa precedente (DM 12.12.2000) per il primo biennio di attività dall’art. 20 e dopo il primo biennio di attività dall’art. 24.

Compilazione della domanda per la riduzione del premio INAIL

La tua azienda potrà accedere alla riduzione del premio assicurativo, se entro la fine del 2019 avrai attuato interventi migliorativi della sicurezza e dell’igiene sul lavoro in aggiunta a quelli obbligatori per legge.

Gli interventi validi per la riduzione del premio assicurativo sono ancora suddivisi in 5 categorie, le stesse già identificate dal modello precedente:

  • A di carattere generale,
  • B di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale,
  • C trasversali,
  • D settoriali generali,
  • E settoriali.

Il nuovo modello indica in modo preciso quali sono le azioni e gli interventi migliorativi della sicurezza e dell’igiene sul luogo di lavoro presi in considerazione per il calcolo del premio. Troviamo, ad esempio:

  • l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione certificati per la sicurezza sul lavoro,
  • le certificazioni rilasciate da organismi paritetici,
  • la segnalazione di quasi infortuni e mancati incidenti,
  • le iniziative didattiche,
  • le agevolazioni sociali dedicate ai lavoratori,
  • le convenzioni stipulate per campagne contro fumo, alcool e sostanze stupefacenti e per la promozione di abitudini alimentari corrette,
  • la partecipazione al premio Imprese per la sicurezza organizzato ogni anno da INAIL e Confindustria,
  • il reinserimento di dipendenti affetti da disabilità da lavoro.

Nello specifico, per presentare la domanda l’Azienda dovrà aver messo in atto azioni che consentiranno, in base al punteggio attribuito, di raggiungere i 100 punti necessari.

La riduzione viene calcolata in rapporto al numero dei lavoratori occupati nell’anno dall’azienda, ed in particolare:

  • 1. fino a 10 lavoratori-: riduzione del 28%
  • 2. da 11 a 50 lavoratori-anno: riduzione del 18%
  • 3. da 51 a 200 lavoratori-anno: riduzione del 10%
  • 4. oltre 200 lavoratori-anno: riduzione del 5%
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