Diisocianati: regolamentazione e formazione per la sicurezza industriale

Il Regolamento (UE) 2020/1149 mette in luce come gestire questi composti chimici sensibilizzanti per garantire la sicurezza e la salute degli operatori professionali.

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

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Nuovo REGOLAMENTO (UE) 2020/1149

“Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che: a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.”

Ivi specificati anche gli utilizzatori:

“per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.”

Tipi di formazione

Formazione generale, anche on line, riguardante:

— chimica dei diisocianati;

— pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);

— esposizione ai diisocianati;

— valori limite di esposizione professionale;

— modalità di sviluppo della sensibilizzazione;

— odore come segnale di pericolo;

— importanza della volatilità per il rischio;

— viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;

— igiene personale;

— attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;

— rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;

— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

— sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;

— ventilazione;

— pulizia, fuoriuscite, manutenzione;

— smaltimento di imballaggi vuoti;

— protezione degli astanti;

— individuazione delle fasi critiche di manipolazione;

— sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);

— sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);

— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

Formazione di livello Intermedio:

— ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);

— manutenzione; — gestione dei cambiamenti;

— valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;

— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

Formazione di livello Avanzato:

— eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;

— applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;

— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani) e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.

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