Comunicazione vendite apparecchiature FGAS 2019: obbligo per venditori gas fluorurati

Dal 25 luglio partirà la nuova banca dati FGAS.

Il D.P.R. 146/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006″ istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati e stabilisce, per le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, l’obbligo di comunicare alla Banca Dati le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal
24 luglio 2019.

Invece l’obbligo di effettuare la comunicazione delle informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS,  decorre dal 24 settembre 2019.

Chi è soggetto alla comunicazione vendite apparecchiature FGAS

Sono soggette all’obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:

  1. gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato.
  2. apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e installatori (che indicano l’utilizzatore finale).

Se il venditore di apparecchiature FGAS corrisponde all’installatore

Laddove il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall’installatore.

Iscrizione alla banca dati apparecchiature FGAS

Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, dovranno preliminarmente iscriversi al Registro telematico nazionale.

Come si effettua l’iscrizione

L’iscrizione si effettua per via telematica.

L’iscrizione andrà effettuata dal portale della Banca Dati FGAS, accedendo all’area “Venditori“, che rappresenta l’area riservata per l’iscrizione, mediante dispositivo contenente firma digitale intestata a persona di impresa.

In sede di iscrizione dovranno essere comunicati i punti vendita e le persone abilitate ad operare per conto dell’impresa.

Costo dell’iscrizione

L’iscrizione alla banca dati apparecchiature FGAS costa 21 euro per
diritto di segreteria alle Camere di commercio competenti più l’imposta di bollo pari a 13 euro.

L’iscrizione alla Banca Dati FGAS costerà quindi 34 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato entro novembre.

La comunicazione vendite FGAS

La comunicazione delle vendite andrà effettuata via telematica, dal portale della Banca Dati FGAS, accedendo all’area Comunicazione vendite.

L’inserimento dei dati e la loro comunicazione potranno essere effettuati da ogni punto vendita oppure centralmente:

a) con inserimento manuale in apposita procedura guidata

b) con inserimento “massivo” mediante file in formato Excel o XML.

Tramite il portale l’utente potrà verificare il possesso dei requisiti da parte dell’acquirente.

Quando si effettua la comunicazione FGAS

La comunicazione va effettuata al momento della vendita.

Cosa dovrà essere comunicato

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.


Per saperne di più:
https://www.fgas.it/Faq#

Back To Top