Vaccinazione dei dipendenti: quali sono le tutele per la privacy del lavoratore? E quali sono i dati che può conoscere il datore di lavoro? Siamo tutti a conoscenza della quantità di interrogativi e questioni che la pandemia ha comportato e sta tuttora comportando nella vita delle persone. Piccoli o grandi disagi in grado di limitare le proprie abitudini quotidiane e la routine giornaliera. Tanti i settori che hanno necessitato di chiarimenti e risposte puntuali, in questi ultimi mesi. Tra essi, scuola, trasporti, lavoro, tempo libero.
Ma non solo: anche e soprattutto la delicata materia della vaccinazione dei lavoratori dipendenti necessita di efficaci precisazioni da parte del mondo delle istituzioni. L’intento è quello di dare così indicazioni o istruzioni utili ad aziende; enti e amministrazioni pubbliche affinché possano utilizzare nel modo corretto la disciplina in merito alla tutela dei dati personali durante la fase emergenziale; anche allo scopo di prevenire eventuali trattamenti illeciti di dati personali. Finalità accessoria è dunque anche quella di evitare inutile spese di gestione o anche effetti discriminatori ai danni dei lavoratori subordinati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubbliche alcune interessanti risposte in merito al delicato tema della vaccinazione dei dipendenti. Lo ha fatto sul suo sito web, nell’area relativa alle cosiddette FAQ (“Frequently Asked Questions”); ossia le risposte alle “domande poste frequentemente” dagli utilizzatori del portale web del Garante. Vediamo dunque più nel dettaglio che cosa è stato precisato in tema di vaccinazione dei dipendenti.
Vaccinazione dei dipendenti: le FAQ del Garante Privacy
Nell’area FAQ del sito del Garante della Privacy, tra le varie risposte alla questioni evidenziate, ce n’è una che merita qui particolare considerazione, in tema di vaccinazione dei dipendenti.
Il datore di lavoro può chiederne conferma ai lavoratori?
Il datore di lavoro può domandare conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
Ebbene, la risposta che fornisce l’Autorità è molto secca e precisa.
Infatti, vi si trova scritto che al datore di lavoro è fatto generale divieto di domandare ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di atti che attestino la già compiuta vaccinazione anti coronavirus. Ciò non è permesso dalle disposizioni normative dell’emergenza; e dalla complessiva disciplina in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Più in generale, la risposta resa dal Garante della Privacy aderisce pienamente al dettato dell’art. 32 Costituzione, relativo al diritto alla salute del singolo e della collettività.
Inoltre, il consenso del dipendente non può comunque rappresentare, in dette particolari circostanze, una condizione di liceità del trattamento ed utilizzo dei dati personali. Ciò in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo. L’azienda può, piuttosto, ottenere sulla scorta del quadro normativo in vigore, i meri giudizi di idoneità alla mansione specifica, redatti dal medico competente. In buona sostanza, in tema di vaccinazione dei dipendenti, il datore di lavoro non può chiedere al personale di fare il vaccino per accedere al luogo di lavoro.
Il datore di lavoro può domandare al medico competente i nominativi dei lavoratori vaccinati?
Anche a questa domanda in tema di vaccinazione dei dipendenti, contenuta nelle FAQ del sito web del Garante della Privacy, la risposta fornita è piuttosto chiara e netta. Infatti, il medico competente non può rendere noti al datore di lavoro i nominativi dei lavoratori subordinati vaccinati. Esclusivamente il medico competente ha le attribuzioni per poter trattare i dati personali e sanitari dei dipendenti; e tra essi, se opportuno, quelli legati alla vaccinazione, nell’ambito della funzione di sorveglianza sanitaria e in sede di controllo dell’idoneità alla mansione specifica (T.U. salute e Sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/2008).
Come sopra ricordato – invece – il datore di lavoro può ottenere, in base alle norme vigenti, i meri giudizi di idoneità alla mansione specifica, redatti dal medico competente. Insieme ad essi può anche acquisire le eventuali limitazioni; prescrizioni riportate nella relazione del medico.
I chiarimenti da parte del Garante della Privacy in tema di norme anti-covid
Le spiegazioni del Garante non si sono fermate qui. L’Autorità, in tema di vaccinazione dei dipendenti, ha altresì avuto modo di precisare che:
“In attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni; attività lavorative e mansioni, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi”.
Parafrasando quanto sopra esposto, è da rimarcare che al momento non vige alcuna normativa che ritenga la vaccinazione anti Covid-19 un requisito obbligatorio per lo svolgimento di determinate professioni; attività lavorative e mansioni. Ne consegue dunque che:
- nelle ipotesi di esposizione diretta ad “agenti biologici” a lavoro (come ad esempio nell’ambito sanitario) il datore di lavoro dovrà servirsi delle cd. “misure speciali di protezione”, imposte per alcuni ambienti lavorativi (art. 279, del citato d. lgs. n. 81 del 2008); oppure delle misure suggerite dal medico competente, nelle ipotesi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione lavorativa, alla quale è adibito il lavoratore;
- come già sottolineato, spetta esclusivamente al medico curante il trattamento dei dati legati alla vaccinazione dei dipendenti, per eventualmente tenerne conto nell’ambito della valutazione di idoneità alla specifica mansione.
Il datore di lavoro può svolgere test sierologici sul personale?
Un’altra interessante questione su cui si è espresso il Garante è quella relativa alla possibilità che l’ente o azienda svolga test sierologici direttamente sui propri dipendenti. Anche in questo caso, la risposta è stata negativa. Infatti, l’Authority ha precisato che:
“Solo il medico competente, in qualità di professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici; qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020)”.
Concludendo, dovrebbe apparire limpida l’utilità di quanto specificato nelle FAQ in tema di vaccinazione dei dipendenti, da parte del Garante della Privacy. La finalità dell’Autorità è stata quella di dare illuminanti ragguagli per tutto ciò che riguarda la corretta applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, al fine da evitare trattamenti illeciti da parte dei datori di lavoro.