Reinserimento al lavoro: novità limiti di spesa rimborsabili dall’Inail

Con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 l’inail ha apportato modifiche al “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.

Modificati gli articoli 5, 6, e 9.

Le modifiche riguardano:

  1. la riduzione del frazionamento per tipologia di intervento dell’importo complessivo di spesa rimborsabile dall’Inail al datore di lavoro;
  2. la disciplina dell’iter procedimentale dei casi in cui il datore di lavoro, nel rivolgersi all’Istituto per chiederne il sostegno previsto dal Regolamento, proponga un progetto condiviso con il lavoratore;
  3. la disciplina delle fattispecie in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato o che sia concluso l’ordinario procedimento per la trattazione dei progetti di reinserimento, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro;
  4. la semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno previste dal Regolamento.
    Con la presente circolare, nei paragrafi da 1 a 4, si forniscono le istruzioni operative che integrano o modificano la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 in relazione ai punti sopra elencati; nel paragrafo 5, sono indicate le modifiche alle modalità operative per la realizzazione del progetto di reinserimento elaborato dall’équipe
    multidisciplinare di I livello; nel paragrafo 6, si forniscono chiarimenti in merito ai soggetti destinatari degli interventi; nel paragrafo 7, si forniscono prime indicazioni in merito alla misura del rimborso del 60% della retribuzione introdotta dall’articolo 1,
    comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; nel paragrafo 8, si ribadiscono le istruzioni già fornite in merito alle attività di informazione sul tema del reinserimento; nel paragrafo 9, sono, infine, elencate alcune modifiche apportate alla modulistica.

Frazionamento dei limiti di spesa rimborsabile dall’Inail

Allo scopo di facilitare l’accesso alle misure di sostegno garantite dall’Istituto, l’Inail ha eliminato il frazionamento dell’importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di spesa di 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione.

L’importo massimo di spesa complessivamente sostenibile da parte dell’Inail non è stato modificato ed è sempre pari a 150.000 euro,

Il residuo importo di 135.000 euro potrà infatti essere utilizzato indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Piani esecutivi oltre i limiti di spesa Inail

Al fine di consentire la presentazione di piani esecutivi che prevedano costi eccedenti i suddetti limiti di spesa, l’Inail ha stabilito che il datore di lavoro possa presentare il piano esecutivo anche nel caso in cui i costi in esso indicati superino il limite massimo di spesa fissato dalle disposizioni regolamentari.

Le somme eccedenti il predetto limite rimangono a carico del datore di lavoro.

Nuove modalità di calcolo dei limiti di spesa

Nell’ottica di agevolare il datore di lavoro nella fase di predisposizione della proposta di progetto e, comunque, in quella di predisposizione del piano esecutivo, la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 ha modificato i criteri di calcolo del limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche.

La percentuale unica del 10% è stata sostituita dalle seguenti
aliquote decrescenti:

  • 20% delle spese complessivamente sostenute per importi fino a 20.000 euro;
  • 15% per importi da 20.001 euro fino a 75.000 euro;
  • 10% per importi da 75.001 euro fino a 150.000 euro

Leggi e scarica la Circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019

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