Il nuovo CCNL edilizia e le novità in materia di formazione

Il nuovo Contratto collettivo nazionale dell’edilizia prevede la periodicità triennale dell’aggiornamento formativo obbligatorio per i lavoratori e la formazione obbligatoria per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. Questo, grazie all’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali.

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Aggiornamento della formazione

La novità più importante – relativa alla sicurezza sul lavoro – riguarda l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, che dovrà essere effettuato ogni 3 anni (invece che ogni 5, come in precedenza).

Le parti che hanno firmato il 3 marzo 2022, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024 sono, per la parte datoriale, ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, e, per la parte sindacale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, e hanno così deciso:

“le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto”.

Quindi queste parti datoriali e sindacali sono impegnate al rispetto di questo disposto contrattuale. Per quanto riguarda la formazione, l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 rinvia al vigente Accordo Stato Regioni secondo il quale l’aggiornamento per i lavoratori (preposti esclusi – vedi L. n. 215/2021 che dispone una periodicità biennale), ma anche per i dirigenti e i datori di lavoro, ha cadenza quinquennale.

Un datore di lavoro che rispetta il quinquennio di aggiornamento, come previsto dalla Legge, non può essere sanzionato da un ente di vigilanza Asl/Ats e men che meno lo può essere un datore di lavoro la cui associazione di categoria non ha aderito al nuovo CCNL.

Peraltro è in vigore l’art. 509 del Codice Penale: “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, se in cantiere ci va la Asl (ATS in Lombardia) non può contestare la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, se riveste le funzioni di UPG. L’articolo 509 del Codice penale è stato depenalizzato e dunque la ASL/ATS deve comunicare la notizia del mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia all’Ispettorato territoriale del lavoro-INL.

La norma sulla depenalizzazione dell’articolo 509 del Codice Penale è inequivocabile:

Decreto legislativo, 30/12/1999 n° 507

Art. 57. (Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative). Dopo l’articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente: “19-bis. — (Omissis) Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse: (Omissis) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale …“.

In conclusione, l’ente di vigilanza INL può contestare direttamente la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento triennale nel settore edile, o la mancata formazione obbligatoria degli impiegati tecnici, viceversa la Asl/ATS no, perché non è competente per questo tipo di sanzione amministrativa, perciò si limita a segnalare a INL la violazione per i provvedimenti conseguenti di contestazione amministrativa della violazione dell’articolo 509 del Codice Penale.

L’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia.

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