Linee guida per la dismissione di piattaforme minerarie petrolifere

Pubblicate le Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.

In G.U. n. 57 dell’ 8 marzo 2019 è stato infatti pubblicato il Decreto 15 febbraio 2019: “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse“.

Le linee guida presenti nel decreto 15 febbraio 2019 stabiliscono le procedure per la dismissione mineraria delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell’ambito delle concessioni minerarie disciplinate dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione
della direttiva 2008/56/CE.

Le linee guida si applicano

  • alle piattaforme di produzione,
  • alle piattaforme di compressione,
  • alle piattaforme di transito
  • alle infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell’ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Elenco delle piattaforme in dismissione

Le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE, l’elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie.

Nella comunicazione deve essere indicato il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria e deve essere allegata una relazione tecnica descrittiva sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di sicurezza degli impianti fino alla chiusura.

La relazione tecnica allegata

La società titolare della concessione mineraria presenta:

  • documenti e disegni aggiornati utili ai fini della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built, etc.) e delle loro condizioni di sicurezza che garantiscano dall’inquinamento,
  • i risultati delle ispezioni di superficie e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali della sovrastruttura e delle strutture immerse),
  • documentazione fotografica e una compiuta descrizione dell’aggiornato quadro ambientale, comprensivo degli aspetti pertinenti il paesaggio ed il patrimonio culturale, entro il quale si collocano la stessa piattaforma e le infrastrutture connesse.

Obblighi del titolare della piattaforma mineraria

Dalla data della comunicazione di cui all’art. 5, comma 1, il titolare della concessione mineraria nell’ambito della quale sono ubicate la piattaforma e le infrastrutture connesse in dismissione è tenuto a non variarne lo stato e ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e, nei tempi previsti, i lavori di chiusura mineraria autorizzati.

L’ingegnere capo della sezione UNMIG competente verifica lo stato degli impianti e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari entro un termine massimo di novanta giorni.

Riutilizzo di una piattaforma mineraria

Le società o gli enti interessati al riutilizzo di una piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione mineraria di cui all’elenco dell’art. 5, comma 4, presentano entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo, al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al Ministero dello sviluppo economico-DGS-UNMIG, alla Capitaneria di porto, all’Amministrazione competente e ove previsto agli enti territoriali interessati, una istanza completa del progetto di riutilizzo predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno
equivalente a quello del progetto di fattibilità tecnico economica come definito dall’art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’istanza è pubblicata sul BUIG, del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima.


Ulteriori informazioni: decreto 15 febbraio 2019

Back To Top