Lavoratori minorenni: obbligo di sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi

a cura di Gianni Maragna, Studio Tecnico AGM https://studioagm.eu/


Nel settore agricolo vengono spesso impiegati lavoratori minorenni, per i quali esistono rischi particolari e devono essere attuate delle misure di prevenzione e tutela della loro salute in applicazione al Dlgs 81/08 e s.m.i.

Si premette che, per minori si intendono i giovani di età inferiore ai diciotto anni. Questi vengono ulteriormente suddivisi in:

  • bambini: minore che non ha ancora compiuto quindici anni o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
  • adolescente: minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni e che non è più soggetto all’obbligo scolastico

A che età si può cominciare a lavorare?

L’età minima per essere ammessi al lavoro non può essere inferiore a sedici anni compiuti fatto salvo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, come specificato dalla Lgs. n.296/06.

Tali definizioni sono riportate nel D. L.vo 345/99 così come modificato dal D. L.vo 262/00. Lo stesso decreto cita inoltre che è vietato adibire i minori a lavorazioni, processi e lavori di cui all’allegato I dello stesso decreto, in considerazione delle loro capacità fisiche o psicologiche e della loro ipersuscettibilità.

Idoneità e ammissione al lavoro dei minori

Lo stesso articolo 42 al punto 1 Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 dichiara che rimangono fermi gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Viene ribadito, quindi, in modo dirimente che, nel caso in cui il minore dovrà essere adibito a mansioni per le quali dalla valutazione effettuata dal Datore di lavoro sono risultati rischi per la salute e la sicurezza, la visita preventiva e le successive visite periodiche dovranno essere eseguite dal medico competente nominato dall’azienda.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51907 del 6/12/2016 ha confermato la permanenza, in entrambi i casi, dell’obbligo a carico del Datore di effettuare la visita medica per l’ammissione al lavoro dei minori, affermando che «la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato» sanzionato penalmente.

L’ammissione al lavoro del minore è subordinata all’effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito.

L’idoneità alla mansione del minore deve, inoltre, essere accertata periodicamente fino alla maggiore età, mediante visite da effettuarsi a intervalli non superiori a un anno. Il giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro dovrà essere comunicato, oltre che al minore e al datore di lavoro, anche ai titolari della potestà genitoriale, che hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

Le visite mediche per il lavoratore minore

Le modalità di effettuazione delle visite mediche si differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno all’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008):

  • a) datore di lavoro soggetto all’obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita sanitaria deve essere svolta dal medico competente nominato in azienda;
  • b) datore di lavoro non soggetto all’obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita preassuntiva e quelle periodiche devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’Asl territorialmente competente ovvero presso un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale..

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto a effettuare la “valutazione dei rischi” prevista dagli articoli 28 e ss. del d.lgs. 81/2008 (art. 7 della legge 977/1967), con particolare riguardo a:

  • a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
  • b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  • c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  • d) movimentazione manuale dei carichi;
  • e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  • f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
  • g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.

Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

  • 1) non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata né alle lavorazioni attuate “con turni a scacchi” (ove questo sistema di lavorazione sia consentita dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei minori può essere autorizzata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro – art. 19 della legge 977/1967);
  • 2) non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I alla legge 977/1967 (*) (art. 6 della legge 977/1967). In particolare, l’adolescente non può essere adibito:
    • a) a lavorazioni che comportino un’esposizione al rumore a un livello superiore a 90 dbA;
    • b) a lavorazioni che comportino un’esposizione ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
    • c) a lavorazioni che comportino un’esposizione ad agenti nocivi e irritanti etichettati con le frasi di rischio riportate nell’Allegato I;
    • d) ai processi e ai lavori elencati nel punto II dell’Allegato I del Decreto.

Autorizzazione genitori per lavoro minorenni

Per poter lavorare, un ragazzo deve possedere un contratto di lavoro per minorenni a firma dei genitori, almeno per chi decide di lavorare e non ha ancora compiuto 18 anni

Valutazione specifica dei rischi

Il decreto n.345 prevede poi l’adozione di specifiche modalità per la valutazione dei rischi lavorativi, ogniqualvolta si tratti di adibire i minori al lavoro, ovvero di modificare in misura rilevante le condizioni di lavoro degli stessi. Si ricorda che la valutazione dei rischi e il connesso principio della “programmazione della prevenzione” costituisce l’aspetto centrale del sistema prevenzionale introdotto dal Dlgs 81/2008. In particolare la valutazione dei rischi dovrà prendere in esame, oltre agli elementi tipici di qualsiasi valutazione (attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro, esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici, sistemazione delle attrezzature di lavoro, ecc…) anche aspetti di specifica rilevanza per l’impiego dei minori quali lo “sviluppo non ancora completo, (la) mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età”. Particolare rilievo è poi attribuito alla formazione e all’informazione dei minori, con la precisazione che l’informazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di cui Dlgs 81/2008, dovrà essere fornita anche ai titolari della potestà genitoriale.


RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  • Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.262
  • Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128
  • Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)
  • DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345, coordinato con le modifiche di cui al d.lgs 262/2000
  • Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
  • LINEA GUIDA per la sorveglianza sanitaria e la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nel settore cerealicolo UOOML (Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro) Azienda Spedali Civili di Brescia Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ASL di Brescia e ASL di Vallecamonica-Sebino

https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento-prevenzione-vigilanza/argomenti/vigilanza

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/materiale-informativo/la-tutela-della-sicurezza-dei-tirocinanti-2-maggio-2016/dossier_agricoltura_gallo_dtl-mn_2014

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