Gli insiemi di macchine secondo la Direttiva Macchine: un caso di studio

Nel campo di applicazione della Direttiva 42/2006/CE, comunemente denominata Direttiva Macchine, rientrano, oltre a macchine e quasi-macchine, secondo le definizioni fornite all’interno della Direttiva stessa, anche gli insiemi di macchine.

Questi sistemi, per essere definiti tali, devono rispondere ad alcune caratteristiche evidenziate nella stessa definizione presente nella Direttiva.

Nei casi di interesse pratico, non è raro trovare gruppi di macchine che costituiscano un insieme (l’esempio più comune è in tal senso una linea di produzione). Esistono tuttavia alcuni casi peculiari in cui l’applicazione delle definizioni non è banale, ed è dunque richiesta un’attenta analisi per stabilire se, ai sensi della Direttiva sopracitata, ci si trova davanti a più macchine distinte oppure a un singolo insieme.

Insiemi di macchine: un caso studio

Si propone il seguente caso di studio, tratto da un reale contesto industriale.

Il sistema in analisi è costituito da due centri di lavoro (la cui finalità è, ai sensi dell’analisi qui svolta, non rilevante) ciascuno collegato a un robot, il cui software gestisce le due macchine in maniera separata, fornendo per ognuna i comandi relativi a inizio ciclo, fine ciclo e cambio pezzo, e settando i vari parametri di produzione.

Volendo dunque fornire uno schema logico del sistema, indicando con R il robot e con C1 e C2 i due centri di lavoro, possiamo immaginarlo come segue:

La comunicazione software avviene esclusivamente da R verso C1 e C2. Ne consegue che C1 e C2 non si influenzano reciprocamente né nessuno dei due influenza R. A priori, in realtà, si potrebbe supporre che attraverso un meccanismo di feedback, lo stato di C1 e C2 possa influenzare R, ma come verrà successivamente spiegato, tale aspetto risulta non essere rilevante.

L’obiettivo che ci si pone è dunque stabilire se un sistema così descritto sia, ai sensi della Direttiva Macchine, un insieme di macchine e se dunque necessiti di una apposita Dichiarazione CE di Conformità, emessa a quel punto da chi assembla l’insieme, per la messa in servizio dello stesso.

La definizione di “insieme di macchine” secondo la Direttiva Macchine

Analizziamo la definizione di “Insieme di macchine” fornita nell’Articolo 2, lettera a) – quarto trattino del recepimento italiano della Direttiva, il Decreto Legislativo 17/2010:

“insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale”

Il primo requisito sottolinea come i singoli costituenti del sistema debbano essere o macchine o quasi-macchine.

Tale condizione è rispettata nel caso di studio in esame, tanto che ciascuno dei 3 elementi è dotato di Dichiarazione CE di Conformità e risulta marcato CE.

Il secondo requisito specifica come i singoli componenti degli insiemi debbano essere disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale per raggiungere uno stesso risultato, concetto ripreso ed analizzato nelle linee guida fornite dalla CE stessa all’interno della “Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE”, in cui viene scritto, nel paragrafo
38, che:

“affinché un gruppo di macchine o di quasi macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti tutti i criteri che seguono:

  • le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
  • le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
  • le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.”

L’analisi del caso studio

Nel sistema in esame, come si è mostrato nello schema logico presentato, non tutte le macchine sono in comunicazione fra di loro. In particolare, C1 e C2 risultano del tutto scollegate. Inoltre, si potrebbe anche obiettare che le 3 macchine assolvano a una funzione comune, poiché la produzione di C1 è diversa dalla produzione di C2. In base a queste considerazioni, non si ritiene che le 3 macchine, assemblate nella maniera attuale, costituiscano un “Insieme di macchine” ai sensi della Direttiva Macchine.

A questo punto, però, sorge un ulteriore dubbio: posto che le 3 macchine nel loro complesso non costituiscano un “Insieme di macchine”, lo stesso può esser detto per ciascuna delle due possibili
coppie robot-centro di lavoro?

Effettivamente, stando a quanto riportato nei punti precedenti, le prime due condizioni vengono rispettate da ciascun sistema R-C: entrambi concorrono a formare un unico prodotto e il funzionamento di una macchina influenza direttamente l’altra.

Risulta quindi fondamentale analizzare il terzo punto, relativo al sistema di comando che deve essere comune.

Per una definizione di “Sistema di comando” ai fini della Direttiva Macchine si cita il paragrafo 184 delle linee guida fornite dalla CE:

“Il sistema di comando della macchina è il sistema che risponde ai segnali in arrivo dagli elementi della macchina, dagli operatori, dai dispositivi di comando esterni o da qualsivoglia altra combinazione di questi fattori che genera dei segnali in uscita corrispondenti verso gli azionatori della macchina, determinando l’operazione che si intende far eseguire alla macchina stessa”.

Stando a questa definizione, risulta che il robot, agendo come dispositivo di comando esterno, emette un segnale in output che diventa a sua volta l’input del sistema di comando del centro di lavoro: le due macchine risultano dunque avere due sistemi di comando separati.

In base a queste considerazioni, non si ritiene che il sistema formato dal robot più una qualsiasi dei due centri di lavoro, assemblato nell’attuale configurazione, costituisca un “Insieme di macchine” ai sensi della definizione fornita dalla Direttiva Macchine.

Conclusioni

In conclusione, dunque, non si è rilevata nessuna possibile disposizione, né delle 3 singole macchine né di una qualsiasi delle possibili coppie, che possa dar vita a un insieme di macchine ai
sensi della Direttiva Macchine: si ritiene dunque che un sistema così assemblato non necessiti di una marcatura d’insieme e che siano sufficienti le Dichiarazioni CE di Conformità delle singole
macchine per la messa in servizio del sistema.


A cura di:

Ing. Giovanni De Santis
Ing. Leo De Santis
Legi srl – Sede regionale Ancors Abruzzo

presenti ad Ambiente Lavoro 2018

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