Il datore di lavoro non può effettuare formazione in modalità e-learning

Il datore di lavoro non può effettuare formazione in modalità e-learning.

È quanto emerge dall’analisi della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta all’Interpello n. 7/ 2018.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning”.

Nell’interpello il CNR ricordava che «l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che «la
formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I».

La Commissione ha però ricordato che l’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, sostituisce l’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, tramite l’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 2016, relativo alla formazione in modalità e-learning.

La Conferenza Stato-Regioni nel 2016, infatti, interveniva proprio “al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.

Formazione e-learning: i soggetti formatori

Quindi, gli unici soggetti formatori per il corso di formazione e di aggiornamento, anche in modalità e-learning sono, secondo il punto 2 dell’Allegato A all’Accordo Stato-Regioni 2016:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) Le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) l’INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) l’amministrazione della Difesa,

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico.

I) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del Testo Unico di Sicurezza, limitatamente allo specifico settore di riferimento. Una nota dell’Accordo riporta che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva di specifici criteri (si veda elenco di cui alla nota 2 del par.2 )

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.



	
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