Decreto legge 19/2024: un passo indietro in materia di prevenzione. Ecco perché

sicurezza, infortuni sul lavoro

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Questo decreto, entrato in vigore immediatamente, richiede una successiva conversione in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge 19/2024 racchiude un vero e proprio “pacchetto sicurezza sul lavoro” nel Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”. In questo contesto, la Consulta CIIP ha espresso le proprie considerazioni sugli articoli contenuti in tale capo, evidenziando le mancanze, i problemi relativi alla formazione, agli appalti e alla vigilanza formale.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ha redatto un documento che esprime un giudizio critico sui provvedimenti inclusi nel Capo VIII del decreto-legge 19/2024. Questo documento, frutto di un lavoro di analisi approfondita, affronta diverse tematiche rilevanti per la sicurezza sul lavoro.

  1. Il Decreto-Legge 19/2024 e il Vero Nodo della Mancanza di Prevenzione: Vengono evidenziate le criticità dei provvedimenti repressivi adottati nel decreto-legge, che risultano carenti in termini di promozione della prevenzione.
  2. I Problemi connessi alla Formazione: Si discute della necessità di una formazione obbligatoria per i datori di lavoro, evidenziando le lacune normative e pratiche esistenti.
  3. Gli Appalti, i Controlli e la Repressione: Viene analizzato il ruolo dei committenti, i problemi legati agli appalti e la qualità dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro.

Vediamoli punto per punto

Il decreto-legge 19/2024 e il vero nodo della mancanza di prevenzione

Il documento CIIP “Alcune considerazioni sul recente DL n. 19/24” ricorda che dopo il gravissimo incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo, il crollo avvenuto in un cantiere di Firenze e i recenti dati connessi agli infortuni mortali, il Governo si è occupato di sicurezza del lavoro “con un estemporaneo provvedimento sul quale la CIIP esprime un giudizio fortemente critico sia per la forma che ancor più sulle nuove misure adottate”.

Se comunque ci sono “ragioni di necessità e di urgenza nell’affrontare il problema della salute e sicurezza dei lavoratori”, i provvedimenti inseriti nel Capo VIII del DL possono essere utili per arrivare a ridurre gli infortuni mortali e a impedire gravi incidenti come quelli indicati sopra?

Il giudizio espresso nel documento è abbastanza chiaro. Si indica che “tutte le disposizioni previste dal DL hanno un carattere puramente repressivo, che assai poco hanno a che fare con la prevenzione” che, invece, ad avviso del Gruppo di Lavoro, “dovrebbe sempre accompagnare le attività di repressione, pur indispensabili”.

E ne è un esempio “l’introduzione della patente a punti che interviene a posteriori quando reati e delitti si sono già verificati e che, pertanto, non può certo dirsi uno strumento di prevenzione”. Inoltre la sua realizzazione “è procrastinata all’ottobre prossimo e subordinata a diversi adempimenti normativi, il più importante dei quali è la definizione della durata e dei contenuti della formazione del datore di lavoro, provvedimento che si attende ormai da quasi 2 anni”.

Insomma il DL “non affronta il vero nodo della mancanza di prevenzione: il ruolo principale, centrale, che dovrebbero avere le imprese affinché la normativa sia pienamente, e non solo formalmente, da loro stessi attuata”.

La sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere al “centro della attenzione e degli investimenti quanto la qualità della produzione, sostenendo la qualificazione delle imprese anche su questi temi, la partecipazione dei lavoratori, rafforzando la rete degli RLS, e la ricerca per la produzione di attrezzature e processi di lavoro più sicuri”.

I problemi sulla formazione

Il documento ricorda poi che uno degli elementi di qualificazione delle imprese “avrebbe dovuto essere la formazione obbligatoria dei datori di lavoro”, formazione che è prevista dal nuovo art. 37, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal DL 146/2021.

Infatti la conoscenza dei rischi e delle misure per prevenirli “deve far parte del bagaglio di chiunque intenda avviare una attività lavorativa, contrariamente a quanto avviene oggi dove, addirittura nei settori più rischiosi (es. edilizia), le imprese possono essere avviate senza alcuna garanzia per la sicurezza dei lavoratori in un solo giorno e altrettanto velocemente svanire in caso di verbali sanzionatori”.

Il documento accenna anche alla formazione dei lavoratori autonomi che è “ancora oggi facoltativa come previsto dall’art. 21” del D.Lgs. 81/2008. E questo malgrado il fatto che “molto spesso attività rischiose sono affidate all’ultimo anello della catena dei subappalti, i lavoratori autonomi, veri o fasulli che siano”.

Nell’introduzione del documento CIIP si segnala poi che al tema della qualificazione delle imprese dovrebbe “accompagnarsi una riflessione sul ruolo di controllo dei Committenti, oggi spesso ridotto alla verifica di pochi elementi, spesso non comprendenti la sicurezza del lavoro”.

Si sottolinea anche “il silenzio sul tema gravissimo degli appalti a cui si ricorre non solo in edilizia ma in molti altri settori, pubblici e privati, in cui la rottura della filiera produttiva e l’esternalizzazione di diverse attività lavorative, spesso rischiose, porta ad una lunga catena di subappalti e financo ad appalti a lavoratori autonomi, per i quali le tutele previste dal D.Lgs. 81/08 sono irrisorie, ai quali vengono di fatto delegate attività rischiose in assenza di adeguate forme di coordinamento”.

E, a questo proposito, si segnalano anche le altre misure, “varate con altri provvedimenti, che vanno esattamente in senso contrario al contrasto di tali fenomeni”.

Si segnala infine, sul versante dei controlli, che le nuove disposizioni vanno “nella direzione di un ritorno a forme di vigilanza formale”, già sperimentata negli anni e “di scarsa incisività, cui è seguita un’ampia riflessione critica che ha accompagnato l’elaborazione delle norme a partire dalla L. 833/78 per continuare con quelle successive di recepimento delle direttive europee”.

In questo senso – continua il documento – la prevenzione “non si può affrontare con provvedimenti estemporanei e incentrati unicamente sulla repressione, pur indispensabile”.

Ci vuole qualcosa in più

l documento CIIP sottolinea la necessità di affrontare le sfide della sicurezza sul lavoro in modo più efficace e proattivo. Si evidenzia un arretramento rispetto al Decreto 81/2008 e si sollecita un approccio più bilanciato che promuova la prevenzione oltre alla repressione.

Per maggiori dettagli e approfondimenti, si consiglia la lettura integrale del documento CIIP

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