Da alcuni giorni era attesa la firma di due importanti protocolli in materia di emergenza COVID-19, il protocollo nazionale sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro e l’aggiornamento del protocollo condiviso per il contenimento del virus SARS-CoV-2. Firma che è arrivata nella giornata del 6 aprile confermando come i protocolli condivisi tra parti sociali e Governo siano il giusto strumento di regolazione per garantire l’equilibrio tra la gestione dell’emergenza COVID-19 e la prosecuzione delle attività lavorative in tempi di pandemia.
Ci soffermiamo in particolare sul “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Il Protocollo è “adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale”.
Gli obiettivi del nuovo protocollo nazionale sulle vaccinazioni
Innanzitutto il nuovo “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” è statosottoscritto con riferimento al “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, alle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021, e al documento recante “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Nel protocollo si segnala “l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività commerciali e produttive con la garanzia di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro”. E si indica che il Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 vuole “coinvolgere tutto il Sistema Paese nella rapida realizzazione della campagna vaccinale, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale”. Infatti la diffusione dei vaccini su tutto il territorio nazionale è “da cogliere come evento decisivo nella lotta al virus per la tutela dell’intera collettività”.
In particolare, “la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Il protocollo indica dunque che le organizzazioni di rappresentanza delle imprese “hanno avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all’iniziativa, sia attraverso l’offerta di spazi aziendali di grandi dimensioni presenti nei diversi territori per l’utilizzo diretto da parte del sistema pubblico dell’emergenza come punti di vaccinazione aggiuntivi, sia attraverso l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta del proprio personale, nella convinzione che solamente un’azione generale e coordinata può abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva”.
Le indicazioni per effettuare le vaccinazioni nei luoghi di lavoro
Con il protocollo sono dunque presentate delle linee guida per effettuare la campagna vaccinale anche in azienda partendo da alcuni principi base e fornendo le indicazioni necessarie.
Il principio più importante quello relativo all’adesione volontaria:siadell’impresa che può scegliere se adottare o meno piani aziendali finalizzati alla vaccinazione, sia dei lavoratori (e i datori di lavoro stessi) che possono scegliere se aderire al piano richiedendo la vaccinazione.
Il punto 2 del protocollo indica infratti che “i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta”.
Il protocollo prevede che il medico competente, per le aziende che ne sono provviste, fornisca “ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati”. Inoltre la somministrazione del vaccino “è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei”. E per l’attività di somministrazione del vaccino “il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione”.
Riportiamo, infine, altre indicazioni tratte dal protocollo nazionale:
- se la vaccinazione “viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro”;
- i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi quelli per la somministrazione, “sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti”;
- in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono collaborare all’iniziativa di vaccinazione “attraverso il ricorso a strutture sanitarie private” e possono stipulare “anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione”;
- i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente “ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL”.
Segnaliamo, in conclusione, che il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” permette la vaccinazione diretta dei lavoratori “a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda” e costituisce un’attività di sanità pubblica “che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19”.