F-Gas 2019: quali sono le imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il nuovo Regolamento F-Gas (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra, cosiddetti F-Gas, e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Devono ottenere la certificazione F-Gas le imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra F-Gas e che in particolare svolgono le attività di:

  • installazione,
  • riparazione,
  • manutenzione,
  • assistenza,
  • smantellamento.

Validità della certificazione F-Gas e rinnovo per le imprese

Il certificato F-Gas ha una validità di cinque anni.

Il rinnovo della certificazione F-Gas avviene, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

Come si ottiene la certificazione F-Gas impresa

Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione F-Gas devono:presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

  • presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

A questo proposito vedi: Modello iscrizione delle imprese

  • presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
  • dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).

L’impresa, cioè, deve poter dimostrare:

  • che impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, per le attività’ che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
  • che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

In mancanza di tutti i requisiti sopraelencati l’azienda incorre nella cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Qui le indicazioni su quali sono le persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale F-Gas 2019 / MODALITA’ / VALIDITA’ / RINNOVO


Fonte: Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n.
842/2006. (19G00001)

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