Registri di carico e scarico dei rifiuti dopo il SISTRI e prima del REN Registro Elettronico Nazionale Rifiuti

Bisogna continuare a tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti anche se non c’è più il SISTRI? E come funziona con il nuovo REN?

Ebbene si, le imprese sono ancora tenute a redigere i registri di carico e scarico dei rifiuti, anche nel 2020. Anche se il REN, il nuovo Registro Elettronico Nazionale Rifiuti non funziona ancora perché mancano i decreti attuativi.

In attesa del REN bisogna tenere i registri

Dal 1° gennaio 2019 è stato abrogato il SISTRI ed è stato istituito il REN Registro Elettronico Nazionale Rifiuti.

Ma le modalità di funzionamento del Registro Elettronico Nazionale dei Rifiuti nonché le modalità di iscrizione da parte delle imprese al nuovo Registro dei Rifiuti non sono ancora chiare. Mancano infatti i decreti attuativi della legge n. 12/2019 che l’ha di fatto istituito.

Dal 1° gennaio 2019, e  fino alla definizione e alla piena operatività del nuovo Registro Elettronico Nazionale dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti è garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario“nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205“, anche con le modalità di cui all’articolo 194-bis del D.lgs 152/2006. 

Leggi anche: MUD 2020: come fare, entro quando e quale modello usare

Chi deve tenere il registro di carico e scarico

Anche in assenza di un sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti , sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti:

  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (come da lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs 152/2006 ):
    • rifiuti da lavorazioni industriali,;
    • rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184;
  • gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
  • c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico:

  • a) gli enti e le imprese obbligati o che hanno aderito volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
  • b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate da enti e imprese produttori iniziali.

Dove tenere i registri di carico e scarico rifiuti

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione.

I registri devono essere integrati con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Tali documenti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale sulla base di un formato digitale che può essere predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In ogni caso è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti anche mediante posta elettronica certificata.

Le sanzioni sulla mancata tenuta del registro rifiuti

Anche dopo l’abrogazione del SISTRi, continua ad applicarsi la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 258, cioè la multa da 15.500 (quindicimilacinquecento) euro a 93.000 (novantatremila euro).

Come deve essere il registro di carico e scarico

I registri di carico e scarico devono essere numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e devono essere gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 – Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti.


Fonti:

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