Cambiano le disposizioni sulle verifiche periodiche di alcune attrezzature utilizzate nel settore agricolo, ma non tutti i macchinari possono beneficiare delle nuove scadenze. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 11 del 26 ottobre 2026, un documento che chiarisce l’applicazione delle modifiche apportate al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese.
Il provvedimento riguarda in particolare le piattaforme mobili elevabili e quelle fuoristrada destinate alle operazioni nei frutteti, per le quali è stata introdotta una specifica verifica periodica triennale.
La distinzione assume particolare importanza per le aziende agricole, i datori di lavoro, i responsabili della sicurezza e i soggetti incaricati delle verifiche tecniche. L’applicazione di una periodicità errata, infatti, potrebbe determinare il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
Verifiche delle attrezzature, cosa prevede la circolare n. 11 del 26 ottobre 2026
Il chiarimento ministeriale nasce dall’entrata in vigore della legge 11 marzo 2026, n. 34, dedicata alle piccole e medie imprese e operativa dal 7 aprile dello stesso anno.
L’articolo 12 della legge ha modificato l’Allegato VII del decreto legislativo 81/2008, che individua le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche obbligatorie.
Nell’elenco è stata inserita una nuova categoria relativa alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, prevedendo una verifica ogni tre anni.
La novità ha reso necessario un intervento interpretativo del Ministero per evitare che la nuova scadenza venga applicata indistintamente anche ad attrezzature già disciplinate da altre disposizioni.
La circolare chiarisce quindi quali macchinari rientrano nella nuova categoria e quali devono continuare a rispettare le periodicità precedentemente stabilite.
Piattaforme nei frutteti: quando si applica la verifica triennale
La principale novità riguarda una tipologia specifica di piattaforme progettate per consentire agli operatori di svolgere attività in altezza nei frutteti.
Secondo le indicazioni ministeriali, la verifica triennale si applica alle piattaforme destinate a portare i lavoratori in posizione operativa durante attività di raccolta, potatura, diradamento e altre lavorazioni connesse alla cura degli alberi da frutto.
Un elemento determinante è rappresentato dall’altezza massima della piattaforma, che deve essere inferiore a tre metri.
Le attrezzature considerate devono inoltre essere progettate per operare sia su terreni regolari e solidi sia su superfici sconnesse o non coltivate.
Il Ministero precisa che la nuova disciplina riguarda esclusivamente le tipologie che non rientrano nella definizione tecnica di macchina agricola raccogli frutta già prevista dalla normativa.
Di conseguenza, non è sufficiente che un macchinario venga utilizzato in un frutteto per applicare automaticamente la verifica triennale. Occorre considerare le sue caratteristiche costruttive, la classificazione tecnica e la destinazione d’uso.
Carri agricoli raccogli frutta: resta la verifica ogni due anni
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda i carri agricoli raccogli frutta, utilizzati nelle attività di raccolta e manutenzione delle colture arboree.
Questi macchinari non devono essere confusi con le nuove piattaforme per le quali è stata introdotta la periodicità triennale.
Secondo il Ministero, le macchine agricole raccogli frutta sono già comprese nella disciplina delle verifiche periodiche, in quanto classificate sotto il profilo tecnico e operativo tra i ponti sospesi e relativi argani.
Per queste attrezzature rimane quindi previsto l’obbligo della verifica biennale.
La distinzione evita che le aziende agricole possano interpretare la nuova normativa come un’estensione generalizzata degli intervalli tra i controlli.
Il fatto che due attrezzature vengano impiegate per operazioni simili, come la raccolta della frutta o la potatura, non significa necessariamente che appartengano alla medesima categoria normativa.
Piattaforme di lavoro elevabili: confermata la verifica annuale
La circolare interviene anche sulle piattaforme di lavoro elevabili, comunemente indicate con l’acronimo PLE.
Si tratta di attrezzature impiegate in numerosi settori produttivi, dall’edilizia alla manutenzione degli edifici, fino agli interventi sugli impianti e sulle infrastrutture.
Per le PLE ordinarie, già classificate tra i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, rimane confermata la verifica periodica annuale.
La nuova periodicità triennale introdotta per le specifiche piattaforme da frutteto non modifica quindi il regime generale applicabile alle altre piattaforme elevabili.
Il Ministero sottolinea che un’interpretazione differente avrebbe comportato una riduzione dei livelli di tutela esistenti, in contrasto con il principio di non regressione della sicurezza sul lavoro.
Si tratta di una precisazione importante anche per le imprese che utilizzano piattaforme elevabili in più contesti operativi e che devono identificare correttamente la disciplina applicabile a ciascuna attrezzatura.
Quali attrezzature sono interessate dalle nuove disposizioni
Tra le piattaforme utilizzate per le operazioni nei frutteti, il documento ministeriale richiama diverse configurazioni tecniche.
Una prima categoria è rappresentata dalle piattaforme semoventi a sviluppo verticale, dotate di una pedana o di un cestello che consente agli operatori di raggiungere le parti più alte degli alberi. Alcuni modelli possono essere provvisti di sistemi di estensione laterale.
Vengono inoltre richiamate le piattaforme installate su trattore, utilizzate per alcune attività agricole, e quelle articolate o a ragno, impiegate soprattutto quando è necessario operare in presenza di ostacoli o in condizioni particolari.
Questi esempi non determinano però automaticamente l’applicazione della verifica triennale.
Per stabilire la corretta periodicità è necessario verificare che la specifica attrezzatura possieda tutte le caratteristiche indicate dalla circolare e che non appartenga a una categoria già sottoposta a un diverso regime di controllo.
La classificazione deve quindi essere effettuata considerando la documentazione tecnica del macchinario e le disposizioni normative applicabili.
Verifiche periodiche delle attrezzature: quali sono gli obblighi del datore di lavoro
Il riferimento principale rimane l’articolo 71 del decreto legislativo 81/2008, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro relativi alle attrezzature utilizzate dai lavoratori.
Il comma 11 stabilisce che le attrezzature indicate nell’Allegato VII devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste, con la frequenza stabilita per ciascuna tipologia.
Lo scopo è accertare lo stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature ai fini della sicurezza.
Il datore di lavoro deve quindi individuare correttamente le attrezzature soggette a verifica, rispettare le scadenze, attivare le procedure previste e conservare la documentazione relativa ai controlli effettuati.
La prima verifica periodica compete all’INAIL, secondo la procedura stabilita dalla normativa, mentre le verifiche successive possono essere effettuate dai soggetti competenti o abilitati nei casi e con le modalità previste.
Le verifiche periodiche obbligatorie non sostituiscono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria né gli altri controlli necessari a garantire la sicurezza delle attrezzature.
Controlli e manutenzione: perché le verifiche non sono sufficienti da sole
Il rispetto della periodicità prevista dall’Allegato VII costituisce soltanto uno degli aspetti della corretta gestione delle attrezzature.
Una piattaforma utilizzata in ambiente agricolo, ad esempio, può essere sottoposta a condizioni operative particolarmente impegnative, legate alla natura del terreno, alle sollecitazioni meccaniche e all’esposizione agli agenti atmosferici.
Per queste ragioni, la manutenzione e i controlli previsti dal fabbricante devono essere eseguiti indipendentemente dalla scadenza della verifica periodica obbligatoria.
Particolare attenzione deve essere riservata ai dispositivi di stabilizzazione, ai sistemi di sollevamento, agli organi di comando e ai dispositivi di sicurezza.
Anche la formazione e l’eventuale abilitazione degli operatori rappresentano elementi essenziali per ridurre i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurarsi che i macchinari vengano utilizzati esclusivamente nelle condizioni previste, adottando le misure necessarie in relazione ai rischi effettivamente presenti.
Cosa cambia per le imprese agricole e i responsabili della sicurezza
Le precisazioni introdotte dalla circolare n. 11/2026 rendono opportuno un riesame delle attrezzature utilizzate nelle aziende agricole, soprattutto nei casi in cui siano presenti piattaforme destinate alla raccolta e alla manutenzione dei frutteti.
Il primo passaggio consiste nel verificare l’esatta classificazione dei macchinari e confrontarla con le categorie previste dall’Allegato VII del Testo Unico.
È importante distinguere le piattaforme soggette alla nuova verifica triennale dalle PLE ordinarie e dalle macchine agricole raccogli frutta, per le quali rimangono rispettivamente le periodicità annuale e biennale.
La valutazione può richiedere l’esame dei manuali d’uso, della documentazione del costruttore e delle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura.
Il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, quando necessario, di tecnici competenti può contribuire a individuare correttamente gli obblighi applicabili.
In presenza di dubbi sulla classificazione, è preferibile acquisire un chiarimento tecnico prima di modificare il calendario delle verifiche.
Verifiche delle attrezzature: aggiornato anche l’elenco dei soggetti abilitati
Il quadro delle novità normative si completa con un ulteriore provvedimento del Ministero del Lavoro.
Con il decreto interministeriale n. 143 del 28 ottobre 2026 è stato adottato il settantaseiesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dall’Allegato VII del decreto legislativo 81/2008.
L’aggiornamento interessa le imprese e i professionisti che devono individuare soggetti autorizzati a effettuare le verifiche secondo le competenze e le procedure stabilite dalla normativa.
È quindi opportuno accertare che il soggetto incaricato risulti abilitato per la specifica tipologia di attrezzatura interessata.
Sicurezza sul lavoro, il principio resta la prevenzione
La circolare del 26 ottobre 2026 non introduce una riduzione generalizzata dei controlli sulle attrezzature di lavoro, ma chiarisce l’ambito di applicazione di una modifica normativa riferita a particolari piattaforme impiegate nei frutteti.
La distinzione tra verifica annuale, biennale e triennale assume un valore concreto per le imprese, chiamate a rispettare gli obblighi di legge senza compromettere gli standard di sicurezza.
Il Ministero ha evidenziato la necessità di mantenere adeguati livelli di protezione, richiamando anche i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature per il sollevamento delle persone.
Per i datori di lavoro la priorità rimane dunque una gestione corretta dei macchinari, fondata sulla conoscenza delle disposizioni applicabili, sulla programmazione delle verifiche e sull’effettiva manutenzione delle attrezzature.
La sicurezza non dipende soltanto dal rispetto di una scadenza amministrativa, ma dalla capacità di prevenire i guasti, individuare tempestivamente le condizioni di pericolo e garantire ai lavoratori strumenti efficienti e adeguati alle attività svolte.