Quando considerare un lavoro “elettrico”

È prassi comune, pensare che il rischio elettrico va valutato solamente in presenza di impianti elettrici “vicini”.

Ma il termine “vicino” non è puntualmente ne matematicamente definito. Così spesso, il professionista che si occupa dell’organizzazione della sicurezza nei cantieri, soprattutto edili, ritiene trascurabile detto rischio.

Ma nei cantieri edili, la natura delle lavorazioni, la molteplicità di mansioni e competenze, la precarietà degli impianti e le condizioni ambientali concorrono ad elevare il rischio elettrico derivante dall’utilizzo degli impianti elettrici.

Risulta quindi importante un’attenta analisi, valutazione delle condizioni di cantiere, che deve mirare ad evidenziare le soluzioni piu’ adatte a fronteggiare tali situazioni di pericolo.

Le norme di riferimento sono Il Dlgs 81/08 e la Norma CEI 11-27 IV ediz.

La CEI 11-27 IV ediz è applicata a tutti i lavori in cui è presente il rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, poiché è strettamente correlato alle distanze che si mantengono tra le persone, mezzi e attrezzi maneggiati, e le parti attive non protette degli impianti elettrici e delle linee elettriche.

Si applica pertanto a tutti i lavori elettrici ed anche non elettrici, quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.

La norma mi da le definizioni di lavoro elettrico, non elettrico

Lavoro elettrico: lavoro svolto a distanza minore o uguale a Dv (limite esterno dei lavori in prossimità) da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi. Per lavoro elettrico si intende qualsiasi attività lavorativa eseguita in zona prossima in quanto in essa qualsiasi lavoratore può essere assoggettato a un rischio elettrico sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell’impianto elettrico, sia che svolga lavori in prossimità di un impianto elettrico, di natura non elettrica, come lavori di muratura, verniciatura, taglio rami, etc…

Lavoro non elettrico: lavoro svolto a distanza DA9 e maggiore di Dv da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici;

Distanze di lavoro


 

Pertanto, individuato se trattasi di lavoro elettrico o meno, attraverso un’attenta valutazione dei rischi vengono specificate come le attività devono essere eseguite e quali misure di sicurezza e precauzioni devono essere assunte per garantire la sicurezza stessa, ad esempio l’individuazione delle misure di prevenzione da adottare per fare fronte, ai rischi correlati ai lavori elettrici e non elettrici oggetto della presente norma.

Un aspetto di fondamentale importanza è la scelta del personale idoneo ad eseguire le attività ad es. nei lavori fuori tensione e/o in prossimità, si possono utilizzare Persone Comuni (PEC) sotto la responsabilità, per quanto riguarda il controllo del rischio elettrico, di PES attraverso la supervisione o in casi particolari sotto la sorveglianza di PES o PAV; negli altri casi , i lavori devono essere eseguiti da PES o PAV: in particolare, tutti quelli sotto tensione per i quali è necessaria anche l’idoneità ad eseguirli.

La norma mi definisce :

PES – Persona esperta in ambito elettrico (Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare);

PEI -Persona (PES/PAV) che ha ottenuto l’idoneità a lavorare sotto tensione BT su sistemi di categoria 0 e I

PAV – Persona avvertita in ambito elettrico (Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare).

PEC – Persona comune (Persona che non è esperta e non è avvertita)

Pertanto la formazione specifica del personale oggi assume un ruolo fondamentale, poiché nessuno può intraprendere qualsiasi attività che richieda conoscenze tecniche o esperienza atte a prevenire pericoli elettrici o infortunio senza possedere tali requisiti o senza essere sottoposta alla supervisione o alla sorveglianza che il lavoro intrapreso richiede.

 

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