Rischio elettrico: cos’è e dove si trova. Le norme in materia

La presenza di energia elettrica in un ambiente può indurre a un rischio, chiamato “rischio elettrico”.

Le sorgenti del rischio elettrico sono quei sistemi, impianti, apparecchi, componenti, materiali nei quali è presente energia elettrica.

I rischi

Il rischio è quindi il prodotto di una probabilità che capiti un evento dannoso per una magnitudo, ovvero l’entità, del danno stesso.

La normativa impone che i rischi sul luogo di lavoro debbano essere valutati dal datore di lavoro, la cui analisi va pianificata al fine di eliminare o ridurre  al minimo il rischio.

AI sensi del D.Lgs 81/08, il rischio elettrico è “il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione”.

La prevenzione del rischio elettrico

Per prevenire o evitare i rischi legati agli impianti elettrici e ai lavori nei loro pressi, il Testo Unico, così come la Norma CEI 11-27 definiscono la necessità della messa in sicurezza delle linee e degli impianti attraverso la costante manutenzione e gli interventi effettuati esclusivamente da personale idoneo e qualificato per i lavori elettrici.

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato IV edizione  della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” che supporta l’RSPP nella valutazione del rischio elettrico correlato alle mansioni aziendali e nella definizione del modello organizzativo ai fine della gestione di tale rischio e agli interventi preliminari di prevenzione.

La norma CEI 11-27 rappresenta nel panorama normativo italiano uno strumento essenziale per la gestione dei lavori elettrici, cioè  “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi” “costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge” (articolo 82 e 83 del Capo III, relativo a Impianti e apparecchiature elettriche, del Decreto Legislativo 81/2008) per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione.

Emerge chiaramente nel Dlvo 81/2008 con l’articolo 83 il ruolo fondamentale della norma CEI 11-27 all’interno del quadro normativo italiano in materia prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori:

1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

L’applicazione della norma

La norma trova applicazione  alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione e a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.

Quindi la norma CEI 11-27:2014, oltre ai lavori nell’ambito elettrico, si occupa dei lavori che presentano Rischio Elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro, ma qualificando il rischio anche in relazione alle distanze  tra le persone (mezzi e attrezzi maneggiati, compresi) e le parti attive in tensione non protette degli impianti elettrici e delle linee elettriche.

Le modifiche previste dalla IV edizione della Norma CEI 11-27, analogamente alla Norma CEI EN 50110-1:2014  introduce anche alcuni importanti elementi operativi e prevenzionistici come:
a) definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi;
b) definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
c) prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
d) introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici in relazione alle definizioni presenti nel Decreto Legislativo 81/08;
e) modifiche delle distanze di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione e della (DV) zona prossima a parti attive;
f) revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e lavori non elettrici.

La norma individua varie figure come:

  • il Responsabile dell’Impianto (RI, la persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico)
  • il Preposto ai Lavori (PL, la persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa)
  • la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI)
  • la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL).

In particolare la URI è definita nel dettaglio come “unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”.

 

L’URL è l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro.

La nuova edizione della norma CEI 11-27:2014,  introducendo queste due nuove figure (URI e URL) obbliga il Datore di Lavoro dell’azienda di creare tale organizzazione finalizzata alla gestione del rischio elettrico  in funzione delle dimensioni, delle deleghe di funzione e delle competenze aziendali.

Per riguarda l’attribuzione le responsabilità secondo la normativa sulla  salute e sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL, queste dipenderanno dalle effettive strutture organizzative e funzionali, e perciò dai reali compiti svolti nell’ambito della gestione del rischio individutato.

Da questa norma deriva quindi la necessità di avviare le varie figure (URI, RI, URL, PL)  ad una formazione per Responsabile dell’Impianto elettrico e alle varie figure introdotte e previste per i lavori elettrici coerente con il ruolo svolto.

Pertanto il datore di lavoro nell’affidamento dei lavori deve effettuare la verifica dell’idoneità tecnica dell’impresa, tenendo conto per i lavori elettrici , anche i requisiti introdotti dalla CEI 11/27.

La norma CEI 11-27

Con la norma CEI 11-27 sono definiti anche i profili professionali delle persone che effettuano i lavori elettrici, come:

  • “persona esperta” (PES)
  • “persona avvertita” (PAV).

La norma CEI 11/27 ha definito che il personale che lavora sotto tensione deve, avere la qualifica di “persona esperta (PES)” o “persona avvertita(PAV)”, e ottenuto dal Datore di Lavoro l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.

FIGURE GIA’ PRESENTI con la CEI 11/27 NUOVE FIGURE INTRODOTTE DALLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI DEL 2014
•      Responsabile Impianto (RI)

•      Preposto ai Lavori (PL)

•      PES ,  PAV ,  PEC ,  PEI

• Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI)

• Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)

PES = Persona Esperta

  • Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare

PAV = Persona Avvisata / Avvertita

  • Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare

PEI=Persona Idonea

  • Persona con qualifica PES o PAV
  • Può svolgere Lavori in regime di Bassa Tensione

PEC =  Persona Comune

Per  lavori elettrici sotto tensione, vige l’obbligo di attribuzione della qualifica e di notifica per iscritto al lavoratore derivante anche dall’Art. 82 Comma 1 lettera B del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

La qualifica

La qualifica per eseguire lavori elettrici si ottiene attraverso un percorso formativo che preveda oltre allo sviluppo di conoscenze teoriche, anche lo sviluppo di capacità organizzative e l’acquisizione di abilità esecutive, il tutto attribuito inoltre in base a titoli ed esperienza operativa pregressa.

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni prevede il diritto dei lavoratori di godere di una formazione , adeguata alla mansione svolta,  per garantire che gli stessi abbiano le idonee conoscenze per lavorare in sicurezza.

Altrettanto importante risulta in relazione ai mutamenti aziendali sia essi di processo che organizzativi o in caso di  cambio della mansione  una formazione di “aggiornamento” tutte le volte che variano le condizioni di sicurezza o funzionali all’attività aziendali. La nuova edizione della norma CEI 11-27 richiede un aggiornamento o  revisione della valutazione dei rischi elettrici e delle misure di sicurezza e di prevenzione  previste in azienda ai fini di un miglioramento della gestione aziendale  come introdotto dai modelli organizzativi, con particolare attenzione all’organizzazione e alle procedure di lavoro.

Quindi i conclusione l’azienda  implementare e far proprio un sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro SGSL che non si limiti alla valutazione del rischio ma ad un modello gestito , organizzato ed efficacemente attuato  che coinvolga tutte le funzioni aziendali in relazione al ruolo attribuito. Risulta importante pertanto valutare l’adozione e quindi l’introduzione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Elettrica anche aiutati e supportati dalle norme CEI che integrano la normativa prevenzionistica e il testo unico della sicurezza sul lavoro .

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