La legge (art. 20 Legge n. 110 del 1975) sancisce che la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Per farlo bisogna prendere alcune precauzioni essenziali

La legge (art. 20 Legge n. 110 del 1975) sancisce che la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Per farlo bisogna prendere alcune precauzioni essenziali