Nuove disposizioni sulla tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati

È stato approvato il decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2019 “Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.”

Il nuovo decreto si applica al sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, di cui all’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro della Sanità 16 novembre 1993, comprendente anche il sistema per la prescrizione medico-veterinaria elettronica.

Il nuovo decreto stabilisce le informazioni e le modalità per l’acquisizione di tali informazioni che i produttori, i depositari, i grossisti e i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta, nonché i titolari degli stabilimenti che producono mangimi, le farmacie, le parafarmacie, e i titolari dell’autorizzazione al commercio di mangimi medicati e di prodotti intermedi, i medici veterinari, attraverso la prescrizione del medicinale veterinario, del mangime medicato e del prodotto intermedio, inseriscono nel sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

Allegato al decreto il disciplinare tecnico sulle modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e delle prescrizioni elettroniche veterinarie.

Applicazioni del decreto sulla tracciabilità dei medicinali veterinari

Il decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2019 si applica a tutti i medicinali veterinari autorizzati a essere immessi sul mercato italiano, comprese le premiscele per alimenti medicamentosi, i medicinali ad azione immunologica, i medicinali veterinari omeopatici.

Inoltre il decreto si applica per le fasi di prescrizione e di somministrazione a:

  • formule magistrali e officinali;
  • mangimi medicati e prodotti intermedi;
  • medicamenti veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 1994, n. 287;
  • medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro;
  • medicinali autorizzati per l’uso umano, laddove prescritto ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni.

Limitatamente alla fase distributiva il decreto si applica ai medicinali veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il nuovo decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2019 invece non si applica a:

  • medicinali per uso veterinario oggetto di protocolli sperimentali;
  • materie prime per la produzione di specialità medicinali;
  • gas anestetici.

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