La nuova Direttiva UE 2017/2398 per gli agenti cancerogeni e aggiornamenti ai valori limite

Il Dlvo 81/08 sancisce il diritto di tutela della salute dei lavoratori oltre alla prevenzione degli infortuni , con gli  articoli 32 e 41 della Costituzione si tutela la salute non solo in quanto fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ma anche come limite al libero esercizio dell’iniziativa economica privata.

Anche con l’art. 2087 del Codice Civile si richiama la responsabilità dell’imprenditore tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile.

Nell’ambito di uno stato di diritto dei lavoratori e in un’ottica di sicurezza partecipata l’art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori ( Legge n. 300/70) sancisce il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 , Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha introdotto una serie di  misure di sicurezzama ha anche modificato gli obblighi generali del datore di lavoro e di altre figure aziendali cambiando l’approccio al problema sicurezza.

Con Il Decreto Legislativo n. 81/2008 , si è teso ad istituire nei luoghi di lavoro un sistema di gestione  diretto all’individuazione, riduzione controllo costante dei fattori di rischio per la sicurezza , ma in particolar modo la tutela della salute dei lavoratori mediante, l’inserimento di tutte quelle analisi e valutazioni correlati agli aspetti ambientali, organizzativi e relazionali es. tipo stress. Mobbing , età, genere ,  agli agenti chimici/cancerogeni , CEM , radiazioni ecc..

Si ricorda che la consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti sulla salute e la sicurezza è un requisito normativo obbligatorio, infatti la loro partecipazione è fondamentale e strategica per la prevenzione effettiva dei rischi. Pertanto, occorre applicare e attuare una sicurezza partecipata con la consultazione dei rappresentanti della sicurezza per garantire l’identificazione e la prevenzione dei problemi di salute e sicurezza per i lavoratori.

Il rischio chimico all’interno degli ambienti di lavoro interessa gran parte delle attività lavorative in modo più o meno esteso in relazione alla tipologia di processo ma soprattutto in relaizone alla pericolosità delle sostanze presenti o utilizzate.

Per la valutazione della pericolosità eventuale di un prodotto chimico , si impiegano inizialmente le schede di sicurezza e si analizza l’etichettatura, così come ridefinita dal regolamento europeo (REACH e CLP) di recente definitiva introduzione. Per sostanze volatili presenti in natura o per le miscele  o in relazione allo stato fisico della sostanza che muta in base alle condizioni del processo produttivo, la valutazione deve essere effettuata attraverso campionamenti ambientali e personali per misurare la frazione inalata , o aerodispersa nell’ambiente.

Le modifiche

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 comporta importanti modifiche per il Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 relativamente alla gestione degli agenti chimici.

In particolare, con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, che è entrato in vigore il 29 marzo 2016, diventa obbligatorio per tutte le aziende eseguire la valutazione del rischio chimico tenendo in considerazione la nuova classificazione degli agenti chimici apportata dai regolamenti CE n.1907/2006 e n.1272/2008.

I dettagli

Infatti l’articolo 223, comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 ora impone dopo le modifiche quanto segue:

“Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; [4]

  1. e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco é riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
    f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
    g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.

Inoltre il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 modifica anche il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento, sempre in relazione alle novità introdotte dai regolamenti CE citati.

Nell’ambito della valutazione del rischio, di cui all’art. 28, il DATORE DI LAVORO deve verificare la presenza di sostanze/preparati chimici pericolosi considerando tutte le sostanze presenti anche quelle che possono generarsi non intenzionalmente (intermedi di reazione, prodotti secondari)

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti.

Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze in questione nell’art. 234:
a) agente cancerogeno115:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

  1. b) agente mutageno116:

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

  1. c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’ALLEGATO XLIII.

Il 17 gennaio 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2017/2398 (pubblicata in G.U.C.E. L345/87 del 27 dicembre 2017), che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale, che rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE, si integra con la nuova Direttiva, e in particolare con la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure di prevenzione che dovrebbero essere attuate ai fini della tutela della salute dei lavoratori.

Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi, pertanto la scelta ottimale è quella della sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore.

Migliore fra tutte le scelte, al fine di tutelare i lavoratori, rimane  il ricorso a un sistema chiuso  volto a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

Sono stati fissati limiti di esposizione professionale, vale a dire la quantità massima di sostanze nocive (generalmente espressa in milligrammi per metro cubo d’aria) alla quale i lavoratori possono essere esposti, per:

  • dieci agenti chimici: ossido di propilene, butadiene, 2-nitroproprano, acrilammide, bromoetilene, bromuro di vinile, composti del cromo esavalente, ossido di etilene, idrazina e o-toluidina
  • le fibre ceramiche refrattarie e la polvere di silice cristallina, prodotta dall’estrazione, dal taglio o dalla frantumazione di materiali come calcestruzzo, mattoni o rocce.

Con questa nuova direttiva vengono inoltre rivisti i limiti di esposizione per due sostanze già incluse nell’elenco:

  • le polveri di legno duro (prodotte dal taglio del legno)
  • il cloruro di vinile monomero (principalmente utilizzato per produrre PVC)

In particolare si evidenzia:

–      la modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m3 a 2 mg/m3. Questo valore sarà però operativo dal 17 gennaio 2023 poiché è presente nella Direttiva una misura transitoria che prevede, per i 5 anni successivi all’entrata in vigore della direttiva, un valore limite pari a 3 mg/m3. Ricordiamo che il Parlamento oltre a chiedere l’abbassamento dei valori limite di esposizione aveva chiesto una estensione a tutte le polveri di legno sia duro che tenero.

–      l’inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/m3.

–      l’inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI, definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/m3, che sarà di fatto operativo dopo 7 anni dall’entrata in vigore della direttiva. Per tale agente, infatti, sono state previste le seguenti misure transitorie:

□ fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di   0.010 mg/m3;

□ fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.025mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi.

La Commissione dovrà valutare entro il primo trimestre del 2019 la possibilità di includere nell’elenco delle sostanze pericolose anche quelle tossiche per la riproduzione, vale a dire le sostanze che hanno effetti sulla funzione sessuale e la fertilità.

Il datore di lavoro avrà pertanto l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori esposti a queste sostanze e adottare le misure tecniche, organizzative e  preventive per eliminare o ridurre la minimo l’esposizione al rischio.

Con la Nuova direttiva viene inserito all’Allegato I, la voce “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” per la definizione di sostanza cancerogena, il punto 6., “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respisabile da un procedimento di lavorazione”.

Con la Direttiva UE 2017/2398  viene sostituito l’Allegato III delle Direttiva 2004/37/CE, dove vengono previsti valori limite per l’esposizione professionale per 14 agenti cancerogeni.

Il datore di lavoro avrà pertanto l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori esposti a queste sostanze e adottare le misure tecniche, organizzative e  preventive per eliminare o ridurre al minimo l’esposizione al rischio.

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del D.Lgs. 81/2008):
•eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno
•utilizzare un sistema chiuso
•ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs. 81/2008).

Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro il Datore di Lavoro deve intraprendere misure specifiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti.

Le misure, prescritte dagli artt. 235 ÷ 241 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono:
1.Sostituzione e riduzione
2.Valutazione del rischio
3.Misure tecniche, organizzative, procedurali
4.Misure igieniche
5.Informazione e formazione
6.Esposizione non prevedibile
7.Operazioni lavorative particolari.

Nel caso l’esposizione non sia eliminabile, il datore di lavoro dovrà applicare quanto stabilito dal Capo II del D. Lgs. 81/08 tra le quali segnaliamo l’obbligo di compilare e trasmettere all’organo di vigilanza il Registro degli Esposti a cancerogeni.

Con la valutazione occorre anche individuare i lavoratori esposti nelle vari fasi di processo, e i  lavoratori per i quali la valutazione di cui all’art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il percorso di analisi si articola attraverso diverse fasi come indicato nei vari articoli del Dlvo 81/08: Art. 236 il DL valuta l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Art. 242 se la suddetta valutazione ha evidenziato un “rischio per la salute” => si attiva la sorveglianza sanitaria obbligatoria

Art. 243 se la suddetta valutazione ha evidenziato un “rischio per la salute” => si attiva anche la registrazione degli esposti


Riferimenti bibliografici

Titolo IX Capo II -D.Lgs.81/08 “Protezione da agenti Cancerogeni e Mutageni”

Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) (CE) 1272/2008 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[1

Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro»

ISPRA, Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni, Ottobre 2017 – Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 1 agosto 2017. Doc. n. 18/17

Direttiva cancerogeni Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

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