Bambini dimenticati in auto: approvata la legge che obbligherà ad installare dispositivi anti abbandono

Sarà obbligatorio installare dispositivi di allarme per evitare di dimenticare in bambini in auto.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2018 la Legge 1 ottobre 2018, n. 117: “Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi“.

La legge 117/2018 ha introdotto modifiche all’articolo 172 del codice della strada.

Secondo la nuova Legge 117/2018, quando si trasporta bambini di età inferiore ai 4 anni, assicurati al sedile con la cintura di sicurezza o con altri sistemi omologati già obbligatori secondo il Codice della Strada, sarà obbligatorio usare sistemi di allarme per evitare l’abbandono dei bambini in veicolo chiuso.

Dispositivi anti abbandono: i veicoli

È obbligato ad installare tale dispositivo il conducente delle seguenti categorie di veicoli:

  • M1; veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • N1; veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
  • N2; veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
  • N3; veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.,

che siano immatricolati in Italia oppure all’estero ma guidati da persone residenti in Italia.

Bisognerà quindi installare il sistema di allarme su automobili in genere e camion fino a 12 tonnellate.

Dispositivi anti abbandono: entrata in vigore

Il sistema di allarme dovrà essere rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali che dovranno essere stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto attuativo dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L’obbligo di installare dispositivi di allarme per evitare di abbandonare il bambini nel veicolo chiuso, entrerà in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione dei decreti attuativi e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.



	
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